Cassazione Penale, Ordinanza n. 03180/2025 del 27/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisando profili di colpa nell'inammissibilità evidente dell'impugnazione, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Bologna che aveva confermato la condanna per lesioni personali aggravate e resistenza a pubblico ufficiale. Con l'unico motivo ha denunciato un error in procedendo e la violazione degli artt. 605 e 533 c.p.p., contestando l'affermazione di responsabilità per il capo relativo alle lesioni. In concreto, però, il ricorso mirava a ottenere una diversa valutazione del materiale probatorio e una ricostruzione alternativa del fatto, soprattutto quanto all'attribuzione delle tracce ematiche rinvenute sul coltello, che il ricorrente assumeva riconducibili alla persona offesa e non a sé. La Corte ha rilevato che tali censure riproponevano argomentazioni già disattese in appello e non evidenziavano reali vizi di legittimità.
Norme richiamate
La norma è richiamata dal ricorrente, ma la Corte osserva che la doglianza non integra una vera censura di legittimità e si risolve in una richiesta di rivalutazione del compendio probatorio.
La norma è richiamata dal ricorrente in relazione alla prova della responsabilità; la Corte ribadisce che non è consentito in cassazione sollecitare una nuova valutazione del merito quando la motivazione della sentenza impugnata è logica e immune da vizi.
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in presenza di colpa, della somma in favore della Cassa delle ammende.
Corte cost. n. 186 del 13/06/2000
È richiamata per fondare la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità colpevole.
Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260
Il richiamo conferma che, quando la motivazione di merito è logica e coerente, non può essere sostituita in cassazione con una diversa lettura delle prove.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01
È richiamata per il principio della condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso manifestamente inammissibile e colpevolmente proposto.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare il ricorso in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio o di diversa ricostruzione del fatto, se la sentenza impugnata è sorretta da motivazione logica e non viziata.
- La violazione di norme processuali e il vizio di motivazione non sono configurabili quando il ricorrente si limiti a contrapporre alla ricostruzione dei giudici di merito una lettura alternativa delle prove, senza indicare un effettivo errore giuridico o logico-argomentativo.
- La convergenza tra dichiarazioni della persona offesa, riscontri medici e consulenza tecnica può legittimare l'affermazione di responsabilità per lesioni, se apprezzata con motivazione coerente dal giudice di merito.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta la condanna alle spese processuali e, quando sia ravvisabile colpa nella proposizione dell'impugnazione, anche al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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