Cassazione Penale, Sentenza n. 23374/2025 del 23/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza della Corte d'appello di Torino che ha respinto la richiesta di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva ai sensi dell'art. 671 c.p.p. per una serie di reati contro il patrimonio commessi in un arco temporale di circa otto anni. Deduce violazione dell'art. 81 c.p. e vizio di motivazione (incongruenza e contraddittorietà), lamentando che il giudice dell'esecuzione non avrebbe valutato gli elementi tipici della unicità del disegno criminoso e non avrebbe considerato adeguatamente precedenti riconoscimenti della continuazione in sede di cognizione e con precedenti ordinanze esecutive.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che la continuazione richiede l'esistenza di un programma criminoso unitario originariamente progettato e che non può essere sostituita da una valutazione basata sulla mera serialità o sullo "stile di vita" criminoso. Ha ritenuto adeguata la motivazione della Corte di appello, che ha dato rilievo all'ampio intervallo temporale tra i fatti e ai periodi di detenzione intermedi, ricondotti a autonome risoluzioni criminose non meritevoli di favore. Ha inoltre escluso che il fatto che i reati siano della stessa specie sia di per sé sufficiente a provare l'unitarietà del disegno criminoso. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
La continuazione è applicabile solo se le violazioni costituiscono parte integrante di un unico programma criminoso originariamente progettato; può riguardare tutti o parte dei reati presupposti.
Richiamata nella censura del ricorrente quale principio sulla comminazione della pena per il concorso di reati; la Corte però valuta che non sussista l'unitarietà necessaria per applicare la continuazione.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Norme sulla motivazione impugnata in cassazione; la Corte valuta la doglianza del ricorrente relativa a presunta illogicità e contraddittorietà della motivazione e la respinge ritenendo adeguata la spiegazione del giudice dell'esecuzione.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato quale limite nella esposizione dei motivi, qui rispettato in relazione ai termini di deduzione dei motivi e dei motivi aggiunti.
Norma che dispone la condanna alle spese della parte soccombente: applicata al ricorrente a seguito del rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Per riconoscere la continuazione in sede esecutiva è necessario dimostrare che i reati facessero parte di un unico programma criminoso originario, con progettazione delle condotte nelle loro linee essenziali.
- La mera analogia nella tipologia di reati o la ripetizione di condotte nel tempo non valgono di per sé a dimostrare l'unitarietà del disegno criminoso; non si deve confondere continuazione con recidiva, abitualità o "stile di vita" criminale.
- Un arco temporale prolungato tra i fatti e l'esistenza di periodi di detenzione intermedi costituiscono elementi rilevanti e presuntivamente ostativi al riconoscimento della continuazione, salvo prova contraria fornita dal soggetto che la invoca.
- Il giudice dell'esecuzione deve motivare adeguatamente la valutazione sulla presenza o assenza della continuazione; tuttavia, una motivazione che valorizzi la distanza temporale e le interruzioni carcerarie è generalmente considerata adeguata.
- Precedenti statuizioni favorevoli alla continuazione in sede di cognizione o in altre ordinanze esecutive non vincolano automaticamente il giudice dell'esecuzione: esse vanno valutate ma possono essere disattese se motivate ragionevolmente.
- La contestazione della motivazione in cassazione richiede più di una diversa lettura degli elementi processuali: occorre dimostrare errori di diritto o gravi vizi logici nella motivazione del giudice di merito.
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