Cassazione Penale, Sentenza n. 26998/2023 del 21/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva disposto la custodia cautelare in carcere per fatti commessi il 09/03/2020 all'interno della Casa Circondariale di Foggia. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che il Tribunale del riesame avrebbe erroneamente ravvisato esigenze cautelari (pericolo di reiterazione) senza verificare la concretezza e l'attualità del pericolo richieste dall'art. 274, lett. c), c.p.p., e senza tener conto che gli eventi costituivano un unicum eccezionale determinato dall'emergenza epidemiologica da Covid-19.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto corretta la valutazione del Tribunale che, alla luce delle modalità della sommossa, del ruolo attivo del G. nella rivolta e dei suoi numerosi precedenti penali, ha prospettato un concreto e attuale pericolo di reiterazione di reati connotati da violenza. La Corte ha inoltre richiamato il principio per cui il giudice dell'impugnazione deve fornire motivazione 'rafforzata' quando riformi una decisione di primo grado. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
ricorso ex art. 310 cod. proc. pen. al Tribunale (appello cautelare)
norma richiamata per l'impugnazione del provvedimento del Giudice per le indagini preliminari; contestualizza la competenza per il riesame cautelare
art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
la Corte interpreta il requisito del pericolo di reiterazione come valutazione prognostica che tiene conto delle modalità della condotta, della personalità dell'indagato e del contesto oggettivo; non è richiesto che vi siano specifiche occasioni imminenti di recidiva
norma richiamata per la conseguenza della declaratoria di inammissibilità: condanna alle spese processuali
Disposizione relativa alla Cassa delle ammende (orientamento Corte Cost.)
Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
sulla base di questo orientamento, in mancanza di elementi che escludano colpa nella proposizione del ricorso, la Corte ha disposto il versamento di una somma alla Cassa delle ammende
Artt. di codice penale contestati
artt. 110, 112 n.1, 419 cod. pen.; artt. 110, 605, 61 n.2 e 10 cod. pen.
indicazione delle fattispecie penalmente contestate (concorso, resistenza, danneggiamento, violenza/assalto nell'istituto penitenziario e altri reati connessi); la gravità e le modalità hanno inciso sulla valutazione della sussistenza dei gravi indizi e sulla prognosi di pericolosità
Giurisprudenza di legittimità richiamata
Sez. U. n. 33748/2005; Sez. U. n. 14800/2017; Sez. 2, n. 9483/2015; Sez. 1, n. 12734/2021; Sez. 3, n. 9041/2022; Sez. 6, n. 47887/2019; Sez. 5, n. 52301/2016
principi consolidati: obbligo del giudice d'appello di motivazione 'rafforzata' quando riforma; pericolo di reiterazione considerato anche per reati di uguale natura rispetto al bene tutelato; l'attualità del pericolo è valutazione prognostica basata su condotta, personalità e contesto
Massime di principio
- Per disporre la custodia cautelare per pericolo di reiterazione il giudice effettua una valutazione prognostica fondata su modalità della condotta, personalità dell'indagato (precedenti, attitudini criminose) e contesto socio-ambientale; non è richiesta l'imminenza di un'occasione specifica di recidiva
- Un contesto eccezionale (es. proteste legate a pandemia) non esclude automaticamente la sussistenza delle esigenze cautelari: il carattere 'unicum' degli eventi deve essere valutato rispetto al ruolo specifico dell'indagato e alla concreta capacità di autocontrollo dimostrata
- Il ruolo attivo e fomentatore nella commissione di reati collettivi e la presenza di precedenti rilevanti rafforzano la prognosi negativa e giustificano misure più afflittive se ritenute necessarie e proporzionate
- Quando un giudice d'appello riforma la decisione di primo grado è richiesto un livello di motivazione piu' spinto che confuti specificamente gli argomenti del primo giudice, salvo che la riforma nasca da diversa corretta valutazione del diritto
- Il concetto di 'reati della stessa specie' va interpretato con riferimento all'eguaglianza di natura rispetto al bene giuridico e alle modalità esecutive, non esclusivamente alla corrispondenza testuale della norma
- La valutazione cautelare può accomunare posizioni di più indagati se le modalità della condotta e gli elementi probatori sono riferibili cumulativamente al gruppo; non è sempre necessario ripetere ex novo le argomentazioni per ciascun indagato in modo puramente formalistico
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