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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13079/2023 del 29/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione contro l'ordinanza del 29/06/2022 che aveva rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione. Il motivo unico dedotto denunciava violazione dell'art. 314 cod. proc. pen. (contestando la valutazione della sussistenza della colpa grave) ai sensi dell'art. 606 lett. b) cod. proc. pen., e, ai sensi dell'art. 606 lett. e), la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione della Corte territoriale.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso infondato e lo ha rigettato. Ha confermato i principi secondo cui la valutazione della colpa grave ai fini della riparazione per ingiusta detenzione è una valutazione ex ante, autonoma rispetto al giudizio di merito, e può basarsi su comportamenti extraprocedimentali o tenuti nel corso del procedimento che abbiano contribuito a creare la falsa apparenza della configurabilità del reato. Ha altresì richiamato la modifica normativa (d.lgs. n.188/2021) che esclude la rilevanza dell'esercizio del diritto di non rispondere ai fini dell'indennizzo. Nonostante ciò, la Corte territoriale ha individuato, a fondamento del rigetto, la condotta gravemente colposa del ricorrente consistente nell'interessamento per l'occultamento dell'autovettura usata per i furti (emersa da una intercettazione con il correi Fusco) e nella frequente contiguità con soggetti coinvolti nei furti; tali elementi sono stati ritenuti sufficienti a escludere il diritto alla riparazione. Il ricorso è stato quindi rigettato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. proc. pen.

    Individua la causa ostativa al diritto all'indennizzo per ingiusta detenzione quando il richiedente abbia dato causa o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave; la colpa grave va valutata ex ante e non richiede che le condotte incriminabili integrino necessariamente reato

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Disciplina i motivi di ricorso per cassazione: lett. b) (violazione di norme) e lett. e) (manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione) sono stati invocati dal ricorrente ma ritenuti inidonei a scalfire la decisione di merito

  • d.lgs. n. 188 dell'8/11/2021, art. 4 comma 1 lett. b)

    "L'esercizio da parte dell'imputato della facoltà di cui all'articolo 64, comma 3, lettera b), non incide sul diritto alla riparazione di cui al primo periodo"

    La modifica esclude la rilevanza, ai fini della riparazione per ingiusta detenzione, dell'esercizio del diritto al silenzio; adeguamento alla Direttiva UE 2016/343 a tutela della presunzione di innocenza

  • Direttiva (UE) 2016/343

    Fondamento sovranazionale per il rafforzamento della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo; richiamata come base per escludere la rilevanza negativa del diritto al silenzio (considerando n.24)

  • art. 64 comma 3 lett. b) cod. proc. pen.

    Riconosce la facoltà per l'imputato di non rispondere; per effetto della normativa citata, l'esercizio di tale facoltà non può essere valorizzato negativamente in sede di richiesta di indennizzo

Massime di principio

  • La valutazione della colpa grave ai fini della riparazione per ingiusta detenzione è una valutazione 'ex ante' autonoma rispetto al merito penale: il giudice deve stabilire se, prima dell'adozione della misura cautelare, il comportamento dell'interessato abbia effettivamente contribuito a creare la falsa apparenza del reato
  • L'esercizio del diritto di non rispondere (art. 64, comma 3, lett. b)) non può costituire di per sé motivo ostativo al riconoscimento dell'indennizzo, per effetto del d.lgs. n.188/2021 che recepisce la Direttiva UE 2016/343
  • La fuga o la latitanza non costituiscono automaticamente colpa grave; analogamente, il silenzio all'interrogatorio di garanzia non può più essere valorizzato negativamente dopo la modifica normativa
  • Comportamenti extraprocedimentali o dichiarazioni che denotino una contiguità concreta con un'associazione criminale (es. interessarsi all'occultamento di mezzi usati per i delitti, frequenti contatti ambigui con coindagati, intercettazioni che documentano atti di collaborazione) possono integrare la colpa grave e thus ostare all'indennizzo
  • Se il rigetto della domanda di indennizzo si fonda anche sul silenzio dell'imputato, la Corte di cassazione effettua la cosiddetta 'prova di resistenza' per verificare se gli altri elementi esaminati dalla corte territoriale siano comunque sufficienti a sostenere la decisione impugnata

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