Cassazione Penale, Sentenza n. 26646/2026 del 15/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione penitenziaria)
La controversia
Il procedimento riguarda il trattenimento di una missiva in entrata destinata a un detenuto sottoposto al regime speciale ex art. 41-bis ord. pen., disposto dal magistrato di sorveglianza e confermato dal tribunale di sorveglianza. Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza di conferma deducendo tre censure: 1) la motivazione del provvedimento sarebbe stata solo apparente, perché non sarebbero stati specificati i passaggi della missiva ritenuti pericolosi, con conseguente compromissione del diritto di difesa; 2) il tribunale avrebbe omesso di considerare le spiegazioni depositate con memoria difensiva, anche in relazione al fatto che la Corte di appello di Messina aveva autorizzato l’inoltro della missiva; 3) il tribunale non avrebbe deciso sulla richiesta subordinata di trasmissione del documento previa oscurazione delle parti considerate pericolose. La memoria successiva ha insistito sul difetto di motivazione circa i pericoli connessi al trattenimento.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che, in materia di controllo della corrispondenza del detenuto, è sufficiente una motivazione sintetica che richiami il contenuto della comunicazione e le ragioni di sicurezza, senza necessità di un’analitica esposizione che vanificherebbe la misura. Ha escluso la lesione del diritto di difesa, rilevando che il detenuto era stato tempestivamente informato del trattenimento e aveva potuto articolare difese anche tramite memorie. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, poiché la motivazione dell’ordinanza era congrua nel valorizzare elementi concreti che facevano dubitare del contenuto reale della missiva, tra cui la descrizione di un sogno con immagini e simboli privi di riscontro realistico e un allegato dattiloscritto contenente riferimenti a luoghi, persone e a un sopralluogo. Il terzo motivo è stato giudicato aspecifico, perché non si confrontava con la motivazione del provvedimento impugnato e non teneva conto che i profili di sicurezza riguardavano l’intera corrispondenza, non essendo emersa la possibilità di un inoltro parziale o frazionato.
Norme richiamate
Le limitazioni, il visto di controllo, il controllo del contenuto delle buste e il trattenimento della corrispondenza possono essere adottati solo per esigenze di indagine o prevenzione dei reati, oppure per ragioni di sicurezza e di ordine dell’istituto; è sufficiente un provvedimento motivato, anche sintetico, purché consenta il bilanciamento tra esigenze di sicurezza e diritto di difesa.
art. 15 Cost.
Le restrizioni della corrispondenza incidono su un diritto fondamentale e richiedono un provvedimento motivato dell’autorità giudiziaria secondo le garanzie di legge.
Il detenuto era sottoposto a regime speciale, circostanza rilevante per il controllo stringente della corrispondenza.
Massime di principio
- In tema di trattenimento della corrispondenza del detenuto, la motivazione del provvedimento non deve necessariamente essere analitica: è sufficiente che richiami elementi concreti idonei a fondare il rischio per l’ordine o la sicurezza, purché non sia meramente apparente.
- Il diritto di difesa del detenuto non comporta un diritto alla visione o alla copia della corrispondenza trattenuta, quando tale accesso frustrerebbe la finalità preventiva o investigativa della misura; la difesa è garantita dalla conoscenza del provvedimento e dalla possibilità di impugnarlo.
- La legittimità del trattenimento può essere affermata quando il giudice ravvisi, sulla base del contenuto complessivo della missiva e di eventuali allegati, un ragionevole dubbio che il testo apparente non coincida con il contenuto effettivo veicolato.
- Quando la corrispondenza presenta elementi unitari che fondano le esigenze di sicurezza, non è configurabile un obbligo di inoltro parziale o di oscuramento selettivo se la censura non si confronta con tale complessiva valutazione.
- In sede di controllo di legittimità, è inammissibile o comunque infondata la censura che non si misuri con la motivazione del provvedimento impugnato e ometta di considerare i passaggi decisivi da esso valorizzati.
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