Sentenza n. 864/2026 - Bologna, Sezione 1
per l'annullamento -del provvedimento di revoca del nulla osta di cui all’istanza n. P-MO/L/Q/2023/103506 avente ad oggetto la domanda di verifica della sussistenza di una quota per la conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta relativo alla domanda di verifica della sussistenza di una quota per la conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la revoca del nulla osta, fondata sulla circostanza che, alla data della domanda di conversione del 4 maggio 2023, il permesso di soggiorno stagionale fosse già scaduto il 14 dicembre 2022. Ha dedotto violazione di legge ed eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, illogicità e contraddittorietà della motivazione, nonché violazione e falsa applicazione dell'art. 5, comma 5, del d.lgs. 286/1998. In particolare, ha sostenuto che l'art. 24, comma 10, del d.lgs. 286/1998 non prevede un termine perentorio per presentare la domanda di verifica della quota e non impone che il permesso oggetto di conversione sia ancora valido al momento della domanda. Ha inoltre richiamato una precedente domanda presentata il 29 novembre 2022 e l'orientamento giurisprudenziale secondo cui la scadenza del permesso stagionale non sarebbe, di per sé sola, ostativa alla conversione.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. In via preliminare ha ritenuto rilevante, ai fini della legittimità della revoca, soltanto la domanda del 4 maggio 2023, poiché la precedente domanda del 29 novembre 2022 non era andata a buon fine oppure non era stata coltivata. Nel merito, il Collegio ha confermato che la scadenza del permesso di soggiorno per lavoro stagionale non è, da sola, ostativa alla conversione, in assenza di un termine perentorio espressamente previsto dalla legge. Tuttavia, tale principio presuppone la presenza di un elemento sopravvenuto favorevole, quale un contratto di lavoro o una concreta proposta lavorativa, idoneo a consentire una valutazione prognostica positiva sull'inserimento lavorativo e sulla futura capacità reddituale dello straniero. Poiché il ricorrente non aveva allegato né un contratto di lavoro né una concreta possibilità di instaurare un rapporto lavorativo, non era possibile formulare tale giudizio prognostico. La revoca è stata quindi ritenuta legittima. Le spese sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 24, comma 10, d.lgs. 286/1998
La disposizione non prevede, secondo il giudice, un termine perentorio espresso per la presentazione della domanda di conversione del permesso di soggiorno stagionale.
art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998
Consente di attribuire rilievo a elementi di fatto, anche sopravvenuti e non necessariamente rappresentati nell'istanza iniziale, purché introdotti nel procedimento prima della sua conclusione, dai quali possa risultare una prognosi favorevole sulla futura capacità reddituale del richiedente.
Massime di principio
- La scadenza del permesso di soggiorno per lavoro stagionale non è, di per sé sola, ostativa alla conversione in permesso di soggiorno per lavoro subordinato quando la legge non stabilisca espressamente un termine perentorio per la presentazione della domanda.
- La possibilità di valorizzare la scadenza del titolo come non ostativa alla conversione presuppone la presenza di un elemento favorevole, quale un contratto di lavoro o una concreta proposta lavorativa, idoneo a fondare una valutazione prognostica positiva sull'inserimento lavorativo e sulla futura capacità reddituale dello straniero.
- In sede di conversione del permesso di soggiorno, l'amministrazione deve privilegiare la valutazione prospettica della capacità reddituale derivante dall'attività lavorativa futura rispetto al dato meramente formale della scadenza del precedente titolo, ma il richiedente deve fornire elementi concreti che consentano tale valutazione.
- Ai fini del giudizio di legittimità del provvedimento amministrativo, rileva la domanda effettivamente posta a fondamento del procedimento definito dall'amministrazione; una precedente istanza non coltivata o non andata a buon fine non assume rilievo sostitutivo rispetto alla domanda successiva.
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