Sentenza n. 7897/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento della nota del Ministero dell'Università e della Ricerca convenuto del 30 dicembre 2024, prot. n. U.0017981 e di ogni altro atto presupposto, susseguente e comunque connesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Nota ministeriale di diffida a regolarizzare la posizione relativa agli accreditamenti necessari per la riconoscibilità delle qualifiche
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni statali e autorità)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'università straniera ha impugnato la diffida del Ministero dell'Università e della Ricerca relativa alla regolarizzazione degli accreditamenti necessari per la riconoscibilità delle qualifiche, deducendone l'illegittimità sotto una serie di profili non ulteriormente specificati nella sentenza. Nel corso del giudizio, dopo il rigetto dell'istanza cautelare — motivato anche dalla qualificazione dell'atto come diffida non immediatamente lesiva e dalla sommaria valutazione secondo cui l'università, svolgendo integralmente in Italia il corso di laurea in medicina e chirurgia presso una sede italiana, operava in regime di stabilimento ed era quindi tenuta a rispettare le condizioni previste dalla legislazione italiana — la ricorrente ha dichiarato di avere perso ogni interesse alla decisione di merito, chiedendo la compensazione delle spese. Le amministrazioni resistenti hanno preso atto della dichiarazione, ma hanno chiesto la condanna della ricorrente alle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a., in ragione della dichiarazione della ricorrente. Il giudice ha affermato che il ricorrente conserva la disponibilità dell'azione sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione e può dichiarare di non avere più interesse alla pronuncia; in tale ipotesi il giudice deve dichiarare l'improcedibilità, non potendo procedere d'ufficio né sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire. La sentenza non ha quindi deciso nel merito la legittimità della diffida né ha definito in via definitiva la questione degli accreditamenti e del regime di stabilimento. Le spese di lite sono state integralmente compensate per la natura processuale della pronuncia e per la novità della questione.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.
dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse
La sopravvenuta carenza di interesse, dichiarata dalla parte ricorrente prima che la causa sia trattenuta in decisione, impone la dichiarazione di improcedibilità del ricorso.
art. 49 TFUE
La disposizione è richiamata nell'ordinanza cautelare per qualificare l'attività didattica svolta in Italia dall'università straniera come attività in regime di stabilimento, soggetta alle condizioni previste dalla legislazione italiana.
Massime di principio
- La parte ricorrente conserva la piena disponibilità dell'azione sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione e può dichiarare di avere perso l'interesse alla pronuncia.
- Quando il ricorrente dichiara la sopravvenuta carenza di interesse prima della decisione, il giudice deve dichiarare l'improcedibilità del ricorso e non può procedere d'ufficio né sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire.
- Un'attività didattica svolta integralmente in Italia da un'università straniera può essere qualificata come esercizio dell'attività in regime di stabilimento; l'operatore è quindi tenuto a rispettare le condizioni previste dalla legislazione italiana applicabile agli operatori nazionali, secondo quanto sommariamente ritenuto dal giudice nella fase cautelare.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 30 apr 2026Sentenza n. 1001/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 30 apr 2026Sentenza n. 1002/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 30 apr 2026Sentenza n. 1003/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 30 apr 2026Sentenza n. 1004/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 30 apr 2026Sentenza n. 1005/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 30 apr 2026Sentenza n. 1006/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →