Cassazione Penale, Ordinanza n. 26860/2026 del 16/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione per intervenuta rinuncia all'impugnazione. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisando cause di esonero, al versamento di euro 500 in favore della Cassa delle ammende, somma determinata anche in considerazione della rinuncia stessa.
Esito
Favorevole al resistente (giudice sorveglianza)
La controversia
La persona interessata aveva proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Roma, con il patrocinio del difensore. Successivamente, però, ha depositato una dichiarazione di rinuncia all'impugnazione, sottoscritta dal difensore nella qualità di procuratore speciale. La Corte ha rilevato che tale rinuncia incide direttamente sull'ammissibilità del ricorso, rendendolo inammissibile ai sensi dell'art. 591, lett. d), c.p.p. Non risultano dal testo altri motivi di ricorso nel merito, poiché la decisione si fonda esclusivamente sulla rinuncia.
Norme richiamate
La rinuncia all'impugnazione determina l'inammissibilità del ricorso per cassazione.
Massime di principio
- La rinuncia validamente formulata all'impugnazione comporta l'inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio di legittimità.
- In caso di inammissibilità determinata da rinuncia, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo cause di esonero, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
- Quando la decisione si fonda unicamente sulla rinuncia all'impugnazione, la Corte non esamina il merito delle censure proposte.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 16 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 26705/2026 del 16/07/2026
- ordinanza_penale · 16 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 26706/2026 del 16/07/2026
- ordinanza_penale · 16 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 26707/2026 del 16/07/2026
- ordinanza_penale · 16 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 26708/2026 del 16/07/2026
- ordinanza_penale · 16 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 26717/2026 del 16/07/2026
- ordinanza_penale · 16 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 26718/2026 del 16/07/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →