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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03679/2023 del 07/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto della rituale rinuncia al ricorso da parte dei difensori dei ricorrenti e, verificata la notificazione alla controparte costituita, ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione. Non ha pronunciato sulle spese, ritenendo che, in ragione del concordato fallimentare sottostante alla rinuncia e del formale assenso di curatore e creditori, non vi fosse luogo a statuizione sulle spese ex art. 391, comma 2, c.p.c.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (riscossore)

La controversia

Il Tribunale di Roma aveva dichiarato il fallimento di una società cooperativa su istanza dell'agente della riscossione. La società, in persona del liquidatore, aveva proposto reclamo alla Corte d'appello di Roma, che lo rigettava. Avverso tale decisione veniva quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi, ma nel corso del giudizio di legittimità i difensori dei ricorrenti depositavano atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto in forza del mandato conferito in procura e ritualmente notificato alla controparte costituita. L'atto di rinuncia era presentato in relazione a un concordato fallimentare che aveva ottenuto l'assenso del curatore e di tutti i creditori, incluso il controricorrente.

Norme richiamate

  • art. 391, comma 2, c.p.c.

    Consente di non provvedere sulle spese in caso di rinuncia al ricorso quando ricorrano le circostanze valorizzate dalla Corte; nel caso concreto la Corte ha ritenuto di non dover pronunciare sulle spese.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se sottoscritta dal difensore munito di idoneo mandato e ritualmente notificata alla controparte costituita, determina l'estinzione del giudizio di legittimità.
  • In presenza di rinuncia al ricorso per effetto di un accordo concorsuale che abbia ottenuto l'assenso del curatore e di tutti i creditori, la Corte può escludere la pronuncia sulle spese.
  • Quando il giudizio di cassazione si estingue per rinuncia, la Corte si limita a prendere atto dell'atto dispositivo senza esaminare i motivi di ricorso.

Come è indicizzato

MaterieConcordato preventivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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