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Ordinanza

Ordinanza n. 428/2026 - Roma, Sezione 5Q

per l’accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dall'Ambasciata d’Italia di Islamabad a fronte della richiesta di fissazione entro e non oltre il 30 novembre 2025 dell'appuntamento per la presentazione della domanda di rilascio del visto per studio e per il rilascio del visto stesso.

Giustizia amministrativa202514453

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterOrdinanza cautelareAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio dell'Ambasciata d'Italia di Islamabad sulla richiesta di fissazione dell'appuntamento per la presentazione della domanda di visto per studio

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione diplomatica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dall'Ambasciata d'Italia di Islamabad e, in via incidentale, una misura cautelare propulsiva volta a ottenere la fissazione, entro il 30 novembre 2025, dell'appuntamento per formalizzare la domanda di visto per motivi di studio e il rilascio del visto stesso. L'amministrazione resistente si è costituita in giudizio. Nelle more dell'esame della domanda cautelare, il Ministero ha comunicato che la sede diplomatica competente aveva convocato il ricorrente per formalizzare l'istanza di visto d'ingresso per studio.

La decisione

Il TAR ha respinto l'istanza cautelare per sopravvenuta carenza d'interesse alla misura cautelare propulsiva. La convocazione del ricorrente da parte della Rappresentanza diplomatica ha infatti dato positivo riscontro alla richiesta di appuntamento, facendo venir meno l'utilità concreta e attuale del provvedimento cautelare richiesto. Le spese della fase cautelare sono state compensate. L'ordinanza non decide in via definitiva l'azione avverso il silenzio né la domanda di rilascio del visto.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata ai sensi della disciplina delle misure cautelari collegiali; il giudice ha escluso la necessità di adottare una misura propulsiva perché, nelle more, l'amministrazione aveva già convocato il richiedente.

Massime di principio

  • La domanda cautelare diretta a imporre all'amministrazione un’attività propulsiva deve essere respinta quando, nelle more della decisione, l’amministrazione abbia già compiuto l’attività richiesta, determinando la sopravvenuta carenza d’interesse alla misura cautelare.
  • La sopravvenuta esecuzione, da parte dell’amministrazione, dell’attività oggetto della richiesta cautelare non determina necessariamente la definizione dell’azione principale, se l’attività eseguita non esaurisce l’intero oggetto della controversia.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareSopravvenuta carenza di interesse

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