Sentenza del 22/12/2017 n. 456 - Comm. Trib. Prov. Grosseto
Ici - Agevolazioni - Riduzioni per l'immobile inagibile - Necessità di previa documentazione e denuncia - Non sussiste - Cd. inagibilità di fatto - Possibilità - Ratio - Il contribuente non è tenuto a provare fatti già a conoscenza dell'amministrazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente contestava il recupero del 50% dell'ICI, sostenendo che l'immobile fosse inagibile e avesse quindi diritto alla riduzione dell'imposta. La resistente sosteneva invece che l'inagibilità dovesse essere previamente documentata e formalmente comunicata all'ente impositore mediante apposita denuncia o istanza. La controversia riguardava, in particolare, la possibilità di riconoscere anche un'inagibilità di fatto quando il Comune fosse già a conoscenza delle condizioni dell'immobile.
La decisione
La Commissione ha ritenuto non necessaria una specifica prova documentale o una formale denuncia quando i fatti rilevanti erano già conosciuti dall'amministrazione. Richiamando Cass. n. 23531/2008 e l'art. 10 della legge n. 212/2000, ha ammesso la possibilità di dimostrare l'inagibilità anche per facta concludentia. Nel caso concreto, il Comune conosceva le condizioni dell'immobile, anche perché aveva respinto una DIA presentata per eseguire interventi prescritti dai Vigili del Fuoco ai fini dell'adeguamento antincendio; tale circostanza integrava una situazione di inagibilità di fatto. Ne consegue il riconoscimento della riduzione del 50% dell'ICI e l'accoglimento della contestazione della contribuente.
Norme richiamate
Art. 10 della legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)
Il contribuente non è tenuto a provare per via documentale all'Ente impositore fatti e circostanze altrimenti noti e conosciuti.
L'amministrazione non può pretendere una prova documentale formale di circostanze che già conosce o può conoscere nell'esercizio delle proprie funzioni.
Sentenza della Corte di cassazione n. 23531/2008
Il contribuente non è tenuto a provare per via documentale all'Ente impositore fatti e circostanze altrimenti noti e conosciuti.
La riduzione dell'imposta per inagibilità non è necessariamente subordinata alla presentazione di una specifica istanza, potendo l'inagibilità essere dimostrata anche attraverso fatti concludenti, purché la situazione sia effettiva e conosciuta dall'ente.
Disciplina ICI sulla riduzione per immobili inagibili o inabitabili
Riduzione del 50% dell'ICI.
L'immobile effettivamente inagibile o inabitabile può beneficiare della riduzione dell'imposta, anche in presenza di un'inagibilità di fatto, se adeguatamente provata e non contestabile sulla base delle circostanze conosciute dall'amministrazione.
Massime di principio
- Per ottenere una riduzione tributaria collegata all'inagibilità dell'immobile, è necessario dimostrare una situazione reale e oggettiva di inutilizzabilità, ma non sempre occorre una denuncia formale o una specifica certificazione preventiva.
- L'inagibilità può essere provata anche mediante fatti concludenti e documenti già presenti presso l'amministrazione, come provvedimenti edilizi, dinieghi di autorizzazioni o prescrizioni dei Vigili del Fuoco.
- Il Comune non dovrebbe richiedere al contribuente documenti diretti a dimostrare fatti di cui l'ente era già effettivamente a conoscenza.
- La mera dichiarazione del contribuente non è normalmente sufficiente se manca una situazione oggettiva di inagibilità; tuttavia, quando gli elementi disponibili confermano l'inutilizzabilità dell'immobile, la mancata formalizzazione preventiva non esclude automaticamente l'agevolazione.
- È opportuno conservare ogni atto amministrativo, tecnico o di sicurezza che dimostri le condizioni dell'immobile e la conoscenza di tali condizioni da parte dell'ente impositore.
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