Cassazione Penale, Sentenza n. 14678/2024 del 09/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato le richieste di semilibertà o affidamento in prova per mancata collaborazione con la giustizia e per persistenza di collegamenti con la criminalità organizzata. Il ricorrente denunciava carenza e contraddittorietà della motivazione perché il Tribunale si sarebbe fondato su fattispecie già accertate e non su elementi di attualità della pericolosità; non avrebbe considerato il positivo percorso carcerario, i rapporti limitati a legale e familiari, il comportamento processuale e la presunta impossibilità della collaborazione; inoltre si eccepiva che la mancata esecuzione delle obbligazioni civili deriverebbe dalla lunga detenzione e da condizioni economiche precarie
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha chiarito che, dopo il d.l. 31/10/2022 n.162, la presunzione di mantenimento di collegamenti con l'organizzazione mafiosa in caso di mancata collaborazione è divenuta relativa e valutabile in concreto; tuttavia il Tribunale di sorveglianza ha correttamente valutato la mancata collaborazione ripetuta del Mesiano, il ruolo e i legami accertati con la cosca, la possibile disponibilità di notizie che avrebbe potuto fornire e il mancato adempimento delle obbligazioni civili. Alla luce degli elementi istruiti il Tribunale ha legittimamente ritenuto non superata la presunzione e ha respinto le istanze. Condanna del ricorrente alle spese
Norme richiamate
La disposizione, antecedente alla modifica del 2022, imponeva una presunzione assoluta di persistenza dei legami con la criminalità organizzata per i non collaboranti; la Corte evidenzia che il d.l. n.162/2022 ha trasformato tale presunzione da assoluta in relativa, imponendo ora una valutazione di merito basata su indici stringenti e cumulativi
Norma sulla collaborazione con la giustizia la cui mancata attuazione incide sulla valutazione di accesso ai benefici; la sentenza richiama il ruolo della mancata collaborazione come elemento centrale ma valorizza la possibilita di verifica dell'assenza di collegamenti alla luce della nuova disciplina
art. 47, 50 legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.)
Richiamate nel contesto della disciplina delle misure alternative e dei criteri di valutazione del percorso rieducativo del detenuto; la Corte sottolinea che il Tribunale deve valutare il percorso carcerario e gli elementi attuali di pericolosità
decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162
Intervento normativa rilevante che ha modificato il regime dell'art. 4-bis rendendo relativa la presunzione di persistenza dei legami mafiosi e ampliando i poteri istruttori del Tribunale di sorveglianza; impone la valutazione di merito degli indici sulla personalita e sul percorso rieducativo
Richiamata per quanto riguarda l'ampliamento dei poteri istruttori del Tribunale di sorveglianza ai sensi del secondo comma dell'art. 4-bis, al fine di accertare elementi attuali sulla assenza di collegamenti
Corte costituzionale, sentenza n. 253 del 2019
Sentenza che aveva limitato la portata dell'art. 4-bis in materia di permessi premio, rilevando la possibilita di concedere permessi anche in assenza di collaborazione se emergono elementi che escludono collegamenti attuali; la Cassazione distingue la portata di tale pronuncia e ne analizza i riflessi alla luce della riforma del 2022
Corte costituzionale, ordinanza n. 97 del 2021 (ordinanza-monito)
Ordinanza che ha sospeso il giudizio per consentire al legislatore di riformare la disciplina, sottolineando la tensione fra presunzione assoluta e finalita rieducativa; la Corte di cassazione la cita come argomento sistematico a favore della attualizzazione del vaglio nei procedimenti pendenti
Massime di principio
- Dopo il d.l. n.162/2022 la presunzione di persistenza dei collegamenti mafiosi per i non collaboranti è relativa: il giudice deve valutare in concreto e può superarla se emergono indici stringenti e cumulativi dell'assenza di collegamenti attuali o del percorso rieducativo
- La mancata collaborazione permane un elemento di forte rilievo, ma non determina più automaticamente l'inammissibilità delle misure alternative; il Tribunale deve comunque motivare sulla attualità dei collegamenti e sulla sussistenza o meno della pericolosità sociale
- Il giudice deve avvalersi dei poteri istruttori ampliati per acquisire elementi circa i rapporti attuali del detenuto con il contesto mafioso, il comportamento in carcere, i rapporti familiari e sociali e l'eventuale revisione critica della condotta criminale
- La mera affermazione della impossibilita della collaborazione, senza adeguata istruttoria e prova degli elementi che la giustifichino, non è sufficiente; occorre confrontarsi con le risultanze processuali concrete sul ruolo e sui legami del condannato
- Il percorso carcerario positivo e il buon comportamento sono fattori rilevanti ma possono essere recessivi se sussistono elementi probatori che attestano ruolo, fiducia e collegamenti del detenuto all'interno dell'organizzazione criminale
- Il mancato adempimento delle obbligazioni civili può essere considerato nel bilanciamento ma la sua incidenza va valutata insieme alle cause e al complesso degli altri indici, non in modo isolato
- Per casi simili, le difese devono produrre elementi concreti e documentati per dimostrare l'assenza di collegamenti attuali e la difficoltà oggettiva di collaborazione; il giudice, se ritiene insufficiente la prova, può legittimamente rigettare la richiesta
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