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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14678/2024 del 09/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato le richieste di semilibertà o affidamento in prova per mancata collaborazione con la giustizia e per persistenza di collegamenti con la criminalità organizzata. Il ricorrente denunciava carenza e contraddittorietà della motivazione perché il Tribunale si sarebbe fondato su fattispecie già accertate e non su elementi di attualità della pericolosità; non avrebbe considerato il positivo percorso carcerario, i rapporti limitati a legale e familiari, il comportamento processuale e la presunta impossibilità della collaborazione; inoltre si eccepiva che la mancata esecuzione delle obbligazioni civili deriverebbe dalla lunga detenzione e da condizioni economiche precarie

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha chiarito che, dopo il d.l. 31/10/2022 n.162, la presunzione di mantenimento di collegamenti con l'organizzazione mafiosa in caso di mancata collaborazione è divenuta relativa e valutabile in concreto; tuttavia il Tribunale di sorveglianza ha correttamente valutato la mancata collaborazione ripetuta del Mesiano, il ruolo e i legami accertati con la cosca, la possibile disponibilità di notizie che avrebbe potuto fornire e il mancato adempimento delle obbligazioni civili. Alla luce degli elementi istruiti il Tribunale ha legittimamente ritenuto non superata la presunzione e ha respinto le istanze. Condanna del ricorrente alle spese

Norme richiamate

  • art. 4-bis Ord. pen.

    La disposizione, antecedente alla modifica del 2022, imponeva una presunzione assoluta di persistenza dei legami con la criminalità organizzata per i non collaboranti; la Corte evidenzia che il d.l. n.162/2022 ha trasformato tale presunzione da assoluta in relativa, imponendo ora una valutazione di merito basata su indici stringenti e cumulativi

  • art. 58-ter Ord. pen.

    Norma sulla collaborazione con la giustizia la cui mancata attuazione incide sulla valutazione di accesso ai benefici; la sentenza richiama il ruolo della mancata collaborazione come elemento centrale ma valorizza la possibilita di verifica dell'assenza di collegamenti alla luce della nuova disciplina

  • art. 47, 50 legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.)

    Richiamate nel contesto della disciplina delle misure alternative e dei criteri di valutazione del percorso rieducativo del detenuto; la Corte sottolinea che il Tribunale deve valutare il percorso carcerario e gli elementi attuali di pericolosità

  • decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162

    Intervento normativa rilevante che ha modificato il regime dell'art. 4-bis rendendo relativa la presunzione di persistenza dei legami mafiosi e ampliando i poteri istruttori del Tribunale di sorveglianza; impone la valutazione di merito degli indici sulla personalita e sul percorso rieducativo

  • legge n. 199 del 2022

    Richiamata per quanto riguarda l'ampliamento dei poteri istruttori del Tribunale di sorveglianza ai sensi del secondo comma dell'art. 4-bis, al fine di accertare elementi attuali sulla assenza di collegamenti

  • Corte costituzionale, sentenza n. 253 del 2019

    Sentenza che aveva limitato la portata dell'art. 4-bis in materia di permessi premio, rilevando la possibilita di concedere permessi anche in assenza di collaborazione se emergono elementi che escludono collegamenti attuali; la Cassazione distingue la portata di tale pronuncia e ne analizza i riflessi alla luce della riforma del 2022

  • Corte costituzionale, ordinanza n. 97 del 2021 (ordinanza-monito)

    Ordinanza che ha sospeso il giudizio per consentire al legislatore di riformare la disciplina, sottolineando la tensione fra presunzione assoluta e finalita rieducativa; la Corte di cassazione la cita come argomento sistematico a favore della attualizzazione del vaglio nei procedimenti pendenti

Massime di principio

  • Dopo il d.l. n.162/2022 la presunzione di persistenza dei collegamenti mafiosi per i non collaboranti è relativa: il giudice deve valutare in concreto e può superarla se emergono indici stringenti e cumulativi dell'assenza di collegamenti attuali o del percorso rieducativo
  • La mancata collaborazione permane un elemento di forte rilievo, ma non determina più automaticamente l'inammissibilità delle misure alternative; il Tribunale deve comunque motivare sulla attualità dei collegamenti e sulla sussistenza o meno della pericolosità sociale
  • Il giudice deve avvalersi dei poteri istruttori ampliati per acquisire elementi circa i rapporti attuali del detenuto con il contesto mafioso, il comportamento in carcere, i rapporti familiari e sociali e l'eventuale revisione critica della condotta criminale
  • La mera affermazione della impossibilita della collaborazione, senza adeguata istruttoria e prova degli elementi che la giustifichino, non è sufficiente; occorre confrontarsi con le risultanze processuali concrete sul ruolo e sui legami del condannato
  • Il percorso carcerario positivo e il buon comportamento sono fattori rilevanti ma possono essere recessivi se sussistono elementi probatori che attestano ruolo, fiducia e collegamenti del detenuto all'interno dell'organizzazione criminale
  • Il mancato adempimento delle obbligazioni civili può essere considerato nel bilanciamento ma la sua incidenza va valutata insieme alle cause e al complesso degli altri indici, non in modo isolato
  • Per casi simili, le difese devono produrre elementi concreti e documentati per dimostrare l'assenza di collegamenti attuali e la difficoltà oggettiva di collaborazione; il giudice, se ritiene insufficiente la prova, può legittimamente rigettare la richiesta

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