Cassazione Penale, Sentenza n. 33061/2022 del 07/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di condanna per rapina pluriaggravata e porto illegale di arma da sparo: il ricorrente deduceva violazione degli artt. 495 e 129 c.p.p. e vizio di motivazione rispetto alla responsabilità (si sarebbe omesso di considerare l'alibi e le reali fattezze fisiche dell'imputato) nonché censurava il diniego delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per mancata specificità ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), c.p.p., ritenendo le censure meramente reiterative e di natura fattuale (tentativo di offrire una lettura alternativa delle valutazioni di merito senza dimostrare decisivi travisamenti). Sono state ritenute incensurabili le motivazioni della Corte d'appello che avevano valorizzato plurimi indizi gravi, precisi e concordanti e, quanto al diniego delle attenuanti generiche, la gravità dei fatti e i gravi precedenti. Per l'inammissibilità totale il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e ad una sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. in l. n. 176 del 2020
art. 23, comma 8, d.l. n.137/2020 conv. in l. n.176/2020
Si dà atto che il procedimento è svolto nelle forme previste dalla norma emergenziale richiamata; rilevanza solo formale nel contesto della trattazione.
Articolo denunciato dal ricorrente come violato nella motivazione, ma la Corte ha ritenuto che le doglianze fossero meramente riproduttive e di natura fattuale, quindi non idonee a dimostrare la violazione normativa prospettata.
Articolo invocato dal ricorrente; la Cassazione non ha accolto la censura perché fondata su una rivalutazione dei fatti già compiuta dai giudici di merito, senza specificare travisamenti decisivi.
art. 581, comma 1, c.p.p.
Richiede la specificità dei motivi di ricorso in Cassazione; la Corte ha applicato questa regola per dichiarare inammissibile il ricorso che conteneva doglianze generiche e reiterative.
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
Stabilisce i casi di inammissibilità per motivi non specifici; la Corte lo ha invocato per escludere il sindacato di merito basato su valutazioni fattuali ripetute senza prova di travisamento.
Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e all'irrogazione di una sanzione pecuniaria in caso di ricorso inammissibile per colpa: applicata per disporre la multa di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Corte Costituzionale, sent. 13 giugno 2000 n. 186
Corte Cost., 13 giugno 2000 n. 186
Richiamata come principio secondo cui la proposizione del ricorso che determina l'inammissibilità per colpa può giustificare una sanzione pecuniaria; la Corte di Cassazione lo usa a fondamento della condanna pecuniaria.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso che non indica con la necessaria specificità i vizi di diritto ai sensi degli artt. 581 e 591 c.p.p.: le censure generiche o reiterative vengono respinte.
- La mera richiesta di una diversa lettura dei fatti o della motivazione di merito costituisce censura fattuale non consentita in Cassazione a meno che non venga provato un decisivo travisamento dei fatti o della prova.
- Per contestare in Cassazione la valutazione dell'alibi o delle caratteristiche fisiche occorre dimostrare errori rilevanti e specifici nel processo probatorio o travisamento documentato, non una semplice difesa alternativa.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere ritenuto legittimo se motivato sulla base della gravità del fatto, dei precedenti e dell'assenza di elementi che attestino meritevolezza; tali valutazioni di merito sono difficilmente sindacabili in Cassazione.
- Se il ricorso è dichiarato inammissibile per colpa del ricorrente, la Corte può condannarlo a pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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