Cassazione Civile, Sentenza n. 11430/2022 del 08/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo n.1146/2015 relativa alla TARSU per gli anni 2009 e 2010; il ricorso era articolato in otto motivi di impugnazione (il Comune non si è costituito e il Procuratore Generale aveva depositato requisitoria conclusiva per l'accoglimento del quinto motivo). Durante il giudizio di cassazione le parti hanno definito stragiudizialmente la controversia e hanno chiesto l'estinzione del processo per sopravvenuta carenza di interesse
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato cessata la materia del contendere a seguito dell'accordo transattivo tra le parti, compensando le spese di giudizio. Ha inoltre rilevato l'insussistenza del presupposto per l'applicazione del raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art.13, comma 1-quater del d.P.R. n.115/2002, atteso che detto raddoppio si applica solo quando il procedimento si conclude con integrale conferma della statuizione impugnata (rigetto) o con dichiarazione di inammissibilità/improcedibilità, e non in caso di cessazione della materia del contendere per accordo tra le parti
Norme richiamate
Cassazione, Sezioni Unite, n. 8980 del 11/04/2018
Cass. sez. un. n. 8980 del 11/04/2018
Principio secondo cui, se nel corso del giudizio di legittimità le parti definiscono la controversia con un accordo convenzionale, la Corte deve dichiarare cessata la materia del contendere; ciò determina la caducazione dell'efficacia della sentenza impugnata e non è equiparabile a ipotesi di decisione previste dagli artt. 382, 383 e 384 c.p.c.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002
Il raddoppio del contributo unificato si applica solo quando il procedimento per cassazione si conclude con la conferma integrale della statuizione impugnata (rigetto) o con dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità del ricorso; non si applica in caso di declaratoria di cessazione della materia del contendere per accordo tra le parti
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis
comma 1-bis dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002
Riferimento al contributo unificato dovuto per il ricorso; la Corte ha ritenuto non dovuto l'ulteriore importo previsto dal comma 1-quater in caso di cessazione della materia del contendere
Codice di Procedura Civile, artt. 382, 383 e 384
artt. 382, 383 e 384 c.p.c.
Richiamati per delimitare le ipotesi di decisione previste dal processo civile; la cessazione della materia del contendere per accordo non rientra in tali tipologie e non equivale ad inammissibilità o improcedibilità
Massime di principio
- Se le parti raggiungono un accordo transattivo durante il giudizio di Cassazione, la Corte dichiara cessata la materia del contendere e la sentenza impugnata perde efficacia; il giudizio si estingue senza decisione di merito
- La cessazione della materia del contendere per accordo non equivale a rigetto del ricorso, né a inammissibilità o improcedibilità; di conseguenza non si applicano sanzioni procedurali legate alla conferma della statuizione impugnata
- Non è dovuto il raddoppio del contributo unificato previsto dall'art.13, comma 1-quater del d.P.R. n.115/2002 quando il procedimento si estingue per cessazione della materia del contendere derivante da accordo tra le parti
- Le spese di giudizio possono essere compensate in caso di definizione transattiva e richiesta di estinzione del processo conformemente agli accordi tra le parti
- Per ottenere la declaratoria di cessazione della materia del contendere è necessario depositare in giudizio l'accordo e la richiesta delle parti; l'assenza di costituzione della controparte non impedisce la definizione concordata della lite in Cassazione
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