Cassazione Civile, Ordinanza n. 39185/2021 del 09/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La lite nasce da un avviso di accertamento IVA relativo all'anno d'imposta 2007, con cui l'Ufficio ha rettificato la dichiarazione della società e recuperato a tassazione un maggior imponibile riferito a prestazioni di servizi rese a committenti inglesi, organizzatori di campionati automobilistici su circuiti europei ed extraeuropei sotto l'egida FIA, ritenute imponibili ai fini IVA. La Commissione tributaria provinciale aveva dichiarato inammissibile per tardività il ricorso introduttivo, e la CTR aveva confermato ritenendo che l'istanza di accertamento con adesione non producesse sospensione del termine per impugnare perché, in concreto, non seguita da proposta dell'Ufficio e perché l'istanza, chiedendo l'annullamento integrale della pretesa, sarebbe stata in realtà una domanda di autotutela. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione la società ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 6, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 218 del 1997, sostenendo che la presentazione dell'istanza di adesione determina automaticamente la sospensione di 90 giorni del termine per proporre ricorso, senza che rilevino la mancata comparizione o la mancata concreta definizione della procedura, né una riqualificazione dell'istanza come domanda di autotutela.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Ha affermato che, in tema di accertamento con adesione, la sospensione di 90 giorni del termine per impugnare l'avviso di accertamento opera automaticamente dalla presentazione dell'istanza e non viene meno per la mancata comparizione del contribuente, per la mancata formulazione di una proposta da parte dell'Ufficio o per una diversa lettura del contenuto dell'istanza come richiesta di autotutela. Poiché, tenendo conto della sospensione, il ricorso introduttivo era tempestivo, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR della Lombardia, sez. staccata di Brescia, in diversa composizione, per il riesame della controversia sul profilo accolto, sugli altri profili assorbiti e per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
il motivo di ricorso è stato proposto per violazione e falsa applicazione di legge, contestando la lettura dell'art. 6 del d.lgs. n. 218 del 1997 data dal giudice d'appello
art. 6, commi 2 e 3, d.lgs. n. 218 del 1997
la presentazione dell'istanza di accertamento con adesione comporta la sospensione automatica di 90 giorni del termine per impugnare l'avviso di accertamento; tale sospensione non cessa per mancata comparizione o per mancata definizione della procedura, salvo formale e irrevocabile rinuncia all'istanza
artt. 6 e 12, d.lgs. n. 218 del 1997
la sospensione di novanta giorni è funzionale a garantire al contribuente uno spatium deliberandi adeguato in vista della possibile definizione concordata
art. 12, d.lgs. n. 218 del 1997
richiamato insieme all'art. 6 per ribadire il regime della sospensione del termine di impugnazione
Massime di principio
- In materia di accertamento con adesione, la presentazione dell'istanza determina automaticamente la sospensione del termine per impugnare l'atto impositivo per 90 giorni, senza che sia necessario che l'iter si concluda con una proposta dell'Ufficio o con un accordo.
- La mancata comparizione del contribuente alla data fissata per la definizione non vale, di per sé, come rinuncia all'istanza e non fa cessare retroattivamente gli effetti sospensivi.
- La sospensione del termine di impugnazione cessa solo a fronte di una formale e irrevocabile rinuncia all'istanza da parte del contribuente.
- Nel giudizio sulla tempestività del ricorso, il contenuto dell'istanza di accertamento con adesione non può essere riqualificato come mera istanza di autotutela per negare l'effetto sospensivo previsto dalla legge.
- La funzione della sospensione è quella di assicurare al contribuente un congruo spatium deliberandi per valutare la definizione concordata della pretesa tributaria.
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