Cassazione Civile, Ordinanza n. 35465/2023 del 19/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso per cassazione depositata dai ricorrenti e della relativa accettazione da parte della procedura di liquidazione coatta amministrativa della società controricorrente. In applicazione dell'art. 390 c.p.c., ha dichiarato estinto il giudizio di legittimità, con compensazione delle spese.
Esito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
Il ricorso per cassazione era stato proposto avverso un decreto del Tribunale di Napoli Nord. Dal testo non emergono la natura della controversia decisa in precedenza né le doglianze formulate nel ricorso, perché l'ordinanza della Corte di cassazione si limita a dare atto della rinuncia al ricorso da parte dei ricorrenti e della successiva accettazione da parte della procedura di liquidazione coatta amministrativa della società controricorrente. Non risultano quindi determinabili i fatti sostanziali originari della lite o i motivi di impugnazione.
Norme richiamate
Visto l’art. 390 cod. proc. civ.
la rinuncia al ricorso, una volta accettata dalla controparte costituita, comporta l'estinzione del giudizio di cassazione.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione estingue il giudizio quando sia accettata dalla parte costituita controinteressata, ai sensi dell'art. 390 c.p.c.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia accettata, la Corte può disporre la compensazione delle spese quando ciò risulti concordato o comunque non contestato nel provvedimento.
Come è indicizzato
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