Cassazione Penale, Ordinanza n. 30148/2025 del 02/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto oltre il termine di quindici giorni decorrente dall'ultima notifica del provvedimento impugnato. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non risultando elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto contro un'ordinanza emessa il 17 ottobre 2024 dalla Corte d'appello di Napoli. Dal testo emerge che la questione esaminata dalla Corte di cassazione non riguarda il merito della decisione impugnata, ma esclusivamente la tempestività dell'impugnazione: il ricorso risulta presentato il 15 febbraio 2025, quindi oltre il termine di quindici giorni previsto per l'impugnazione. La Corte rileva che il termine ha iniziato a decorrere il 27 gennaio 2025, giorno di esecuzione dell'ultima notifica del provvedimento impugnato, ed è spirato il 12 febbraio 2025. Non emergono dal testo ulteriori motivi sostanziali del ricorso, poiché l'inammissibilità è dichiarata per tardività.
Norme richiamate
art. 585, comma 1, lett. a), c.p.p.
Il termine per proporre impugnazione decorre dalla data di esecuzione dell'ultima notifica del provvedimento impugnato; nel caso concreto il termine di quindici giorni era già spirato al momento della presentazione del ricorso.
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
La tardività dell'impugnazione integra causa di inammissibilità del ricorso.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- L'impugnazione proposta oltre il termine normativamente previsto è inammissibile, a prescindere dalla fondatezza delle doglianze nel merito.
- Ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, rileva la data di esecuzione dell'ultima notifica del provvedimento impugnato.
- Quando l'inammissibilità dipende da tardività e non emergono elementi per escludere la colpa del ricorrente, può essere disposta la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende oltre alle spese processuali.
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