Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 21395/2025 del 06/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non essendo ravvisate ragioni di esonero, al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, richiamando Corte cost. n. 186 del 2000.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Torino del 9 ottobre 2024. L'unico motivo deduceva la mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p., sostenendo in sostanza che il ruolo dell'imputato dovesse essere considerato marginale o sfumato. La Corte di cassazione ha rilevato che la censura, pur formalmente riferita al mancato riconoscimento dell'attenuante, mirava in realtà a ottenere una rivalutazione delle fonti probatorie e una diversa lettura del compendio istruttorio, attività preclusa nel giudizio di legittimità. Ha inoltre osservato che il motivo era meramente riproduttivo di doglianze già esaminate e disattese in appello con argomenti giuridicamente corretti, ove era stato valorizzato il fatto che l'imputato aveva consegnato diversi telefoni cellulari e garantito a un coimputato almeno il 50% della remunerazione concordata, svolgendo così un contributo causalmente non trascurabile.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.

    L'attenuante della minima partecipazione/non agevolazione non è riconoscibile quando il ruolo dell'imputato, alla luce dei fatti accertati, non sia marginale ma presenti un'efficienza causale non trascurabile.

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    È richiamata quale base per la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso, in assenza di ragioni di esonero.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito dedurre, sotto la veste della censura sulla mancata concessione di un'attenuante, una richiesta di nuova valutazione del compendio probatorio o di diversa ricostruzione del fatto.
  • La doglianza è inammissibile quando si limita a riproporre questioni già esaminate e disattese dal giudice di merito con motivazione immune da vizi logici o giuridici.
  • L'attenuante invocata dall'art. 114 c.p. non può essere riconosciuta se il contributo dell'imputato al fatto appare causalmente apprezzabile e non meramente sfumato o marginale.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo cause di esonero, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MateriePena e commisurazioneImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.