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Sentenza

Sentenza n. 1693/2026 - Salerno, Sezione 3

Giustizia amministrativa202600689

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: silenzio-rigetto sull’istanza di accesso del 12 febbraio 2026 relativa al regolamento aziendale previgente in materia di indennità di rischio da radiazioni e ai verbali della Commissione di valutazione del rischio radiologico degli ultimi cinque anni

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

La ricorrente, dirigente medico presso il Presidio Ospedaliero Umberto I di Nocera Inferiore e dedita ad attività che comportano esposizione a radiazioni ionizzanti, ha impugnato il silenzio formatosi sull’istanza del 12 febbraio 2026, presentata ai sensi degli artt. 22 ss. l. 241/1990 e dell’art. 5 d.lgs. 33/2013. Ha chiesto il regolamento aziendale per l’attribuzione dell’indennità di rischio radiologico anteriore a quello approvato il 28 ottobre 2025, i verbali della Commissione relativi agli ultimi cinque anni e, ove le verifiche sulla sua posizione non fossero state effettuate, un’attestazione dell’omissione o dell’inesistenza dei verbali. Ha dedotto la violazione degli artt. 22, 23, 24 e 25 l. 241/1990 e dell’art. 2 della stessa legge, nonché sviamento ed eccesso di potere, sostenendo di avere interesse a conoscere le valutazioni sulla propria esposizione e l’operato dell’Azienda, anche in vista di un’eventuale azione per ottenere l’indennità di rischio radiologico e il riposo biologico. L’A.S.L. ha eccepito la cessazione della materia del contendere, avendo depositato la documentazione disponibile, e la carenza di un interesse attuale, concreto e diretto, in assenza della prova dei presupposti per l’indennità. La ricorrente ha dichiarato soddisfatto l’interesse relativo ai verbali depositati, ha preso atto che non esistevano verbali riferiti alla propria posizione e ha insistito per ottenere il regolamento previgente o una dichiarazione della sua inesistenza.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata integralmente la materia del contendere. In udienza l’A.S.L. ha dichiarato che prima del regolamento approvato il 28 ottobre 2025 non esisteva alcun regolamento aziendale per l’attribuzione dell’indennità di rischio da radiazioni; la ricorrente ha dichiarato cessata la materia del contendere. La documentazione effettivamente esistente e disponibile, ossia i verbali della Commissione degli ultimi cinque anni contenenti gli elenchi degli aventi diritto, era stata depositata in giudizio; gli ulteriori documenti richiesti non risultavano esistenti. La decisione non contiene un accertamento nel merito delle condizioni per il riconoscimento dell’indennità né una statuizione sulla fondatezza dell’eccezione di carenza di interesse. Le spese sono state integralmente compensate, anche perché l’istanza riguardava in parte documenti inesistenti.

Norme richiamate

  • artt. 22, 23, 24 e 25 l. 241/1990

    Con l’istanza di cui in atti (consegnata a mezzo p.e.c. in data 12.2.2026) l’odierna parte ricorrente ha chiesto all’A.S.L., ai sensi dell’art. 22 della L. 241/1990 e dell’art. 5 del D. Lgs. 33/2013, l’ostensione dei seguenti documenti

    Il passaggio descrive la base normativa dell’istanza di accesso, ma la sentenza non enuncia un’interpretazione sostanziale degli artt. 22-25: definisce il giudizio per cessazione della materia del contendere dopo l’ostensione della documentazione disponibile e l’accertamento dell’inesistenza degli altri documenti.

  • art. 5 d.lgs. 33/2013

    Con l’istanza di cui in atti (consegnata a mezzo p.e.c. in data 12.2.2026) l’odierna parte ricorrente ha chiesto all’A.S.L., ai sensi dell’art. 22 della L. 241/1990 e dell’art. 5 del D. Lgs. 33/2013, l’ostensione dei seguenti documenti

    La disposizione è indicata quale fondamento dell’istanza, ma la sentenza non ne sviluppa l’interpretazione; la decisione si limita a rilevare che la documentazione esistente è stata ostesa e che gli altri documenti richiesti non esistevano.

Massime di principio

  • La domanda di accesso perde la propria utilità quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione ostende i documenti esistenti e risulta che gli ulteriori atti richiesti non esistono; in tale situazione, se il ricorrente dichiara cessato il proprio interesse, può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentale
RamiAccesso e trasparenza
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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