Cassazione Penale, Ordinanza n. 21347/2025 del 06/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure fossero non specifiche, in parte meramente riproduttive dei motivi di appello già disattesi, e che si risolvessero in una richiesta di rivalutazione delle prove estranea al giudizio di cassazione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna che lo aveva ritenuto responsabile di due episodi di truffa. Nel ricorso deduceva vizi motivazionali sulla prova della responsabilità penale in relazione a entrambe le truffe contestate e censurava il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha rilevato che i motivi erano generici e privi di specificità ai sensi dell'art. 581 c.p.p.; inoltre miravano sostanzialmente a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio e una diversa lettura dei fatti, attività non consentita in sede di legittimità in assenza di specifici e decisivi travisamenti della prova.
Norme richiamate
I motivi di ricorso devono essere specifici a pena di inammissibilità; la mancanza di specificità può derivare sia dalla genericità intrinseca sia dalla mera riproposizione di doglianze già esaminate e disattese in appello.
Cassa delle ammende
In caso di inammissibilità del ricorso è stata applicata la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità il ricorso è inammissibile quando i motivi non sono specifici, perché generici, indeterminati o meramente reiterativi di censure già formulate in appello.
- La specificità del motivo va valutata anche in termini estrinseci: il ricorso è inidoneo quando non si confronta con la struttura argomentativa della sentenza impugnata e non sviluppa una critica effettiva e argomentata.
- Non è consentito in cassazione sollecitare una nuova valutazione delle fonti probatorie o proporre una diversa ricostruzione dei fatti, salvo che si indichino specifici e decisivi travisamenti della prova.
- Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, se censurato con doglianze generiche o non autosufficienti, non supera il vaglio di ammissibilità in sede di legittimità.
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