Cassazione Penale, Sentenza n. 10681/2024 del 14/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La difesa ha impugnato la sentenza per difetto di correlazione tra la richiesta concordata dall'imputato (applicazione della pena con conversione in lavoro di pubblica utilità) e la decisione del giudice che, pur registrando la richiesta e il consenso del pubblico ministero, ha applicato la pena detentiva per il reato di cui all'art. 73, comma 5 d.P.R. n. 309/1990 con la recidiva reiterata e ha rigettato la sostituzione della pena. Il ricorrente lamentava che il giudice ha disatteso il carattere unitario dell'accordo di patteggiamento, omettendo di rigettare l'applicazione della pena quando la conversione non risultava applicabile.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso: ha affermato il principio secondo cui, nel patteggiamento, la richiesta di sanzione sostitutiva è congiunta e non alternativa all'applicazione della pena. Ne consegue l'obbligo del giudice di verificarne l'ammissibilità e, in caso di inapplicabilità della sostituzione, di rigettare anche la richiesta di applicazione della pena concordata. Per la violazione di tale dovere la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi al Tribunale di Messina, in diversa composizione, per il prosieguo.
Norme richiamate
art. 73, comma 5 d.P.R. n. 309/1990
La norma è richiamata come fattispecie-reato oggetto dell'accordo di applicazione della pena (detenzione/traffico di stupefacenti); nella sentenza non è invece approfondita un'interpretazione sostanziale della norma, che serve esclusivamente a identificare il reato per il quale è stata pattuita la pena
Massime di principio
- Nel patteggiamento la richiesta di sanzione sostitutiva (es. lavoro di pubblica utilità) è congiunta e non alternativa alla richiesta di applicazione della pena: il patto ha natura unitaria.
- Spetta al giudice controllare l'ammissibilità della sostituzione e pronunciarsi espressamente; se la sostituzione è inapplicabile il giudice deve rigettare l'intera richiesta di applicazione della pena concordata.
- L'omissione del giudice nel decidere correttamente sulla richiesta di sostituzione, accompagnata dall'applicazione della pena nonostante l'inammissibilità della conversione, dà luogo ad annullamento senza rinvio della sentenza e a rimessione degli atti al giudice di merito in diversa composizione.
- La difesa, in casi simili, deve porre con chiarezza la richiesta di sostituzione e documentarne l'ammissibilità; se il giudice ritiene la sostituzione non praticabile, deve motivare il rigetto e conseguentemente rigettare anche la pena pattuita.
- In fase di valutazione dell'accordo il giudice deve considerare i precedenti e le modalità della condotta per formare il giudizio prognostico sulla idoneità della misura sostitutiva; tuttavia l'esito negativo della verifica impone il rigetto dell'intero patto e non la scissione degli effetti concordati.
Testo integrale
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