Cassazione Civile, Ordinanza n. 02560/2024 del 26/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
Il Comune di Melilli ha proposto ricorso per cassazione deducendo eccesso di potere giurisdizionale e/o difetto di giurisdizione avverso la sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana che aveva rigettato il suo appello. La controversia a monte riguardava l'annullamento, disposto dal giudice amministrativo su ricorso della società ISAB S.r.l., della deliberazione comunale di approvazione della tariffa TARI per l'anno 2017, ritenuta illegittima per violazione di legge e difetto di istruttoria. Successivamente il Comune ha depositato istanza di decisione del ricorso ai sensi dell'art. 380-bis, comma 2, c.p.c. e, poi, istanza di estinzione del processo per rinuncia al ricorso o, in subordine, per cessazione della materia del contendere, allegando un sopravvenuto accordo transattivo tra le parti e chiedendo la compensazione delle spese.
La decisione
La Corte ha dichiarato l'estinzione del processo per rinuncia al ricorso. Ha ritenuto che non vi fossero ostacoli alla rinuncia nonostante la precedente istanza di decisione presentata dal ricorrente dopo la proposta di definizione anticipata, poiché l'art. 380-bis, comma 3, c.p.c. consente comunque la definizione del giudizio nelle forme ordinarie, incluso il provvedimento estintivo in caso di tempestiva rinuncia ex art. 390 c.p.c. Le spese sono state compensate in considerazione dell'esito transattivo della lite sul piano sostanziale. È stato escluso il raddoppio del contributo unificato in caso di rinuncia al ricorso.
Norme richiamate
Consente al ricorrente, dopo la proposta di definizione anticipata, di proporre istanza di decisione con procura speciale alla lite.
Una volta presentata l'istanza di decisione, la Corte procede secondo l'art. 380-bis.1 c.p.c., con trattazione in camera di consiglio e possibilità di definizione ordinaria o estintiva del processo.
È richiamato come modello di trattazione della causa dopo l'istanza di decisione.
La rinuncia tempestiva al ricorso consente la declaratoria di estinzione del processo.
Massime di principio
- La presentazione dell'istanza di decisione dopo una proposta di definizione anticipata non impedisce, di per sé, l'estinzione del processo se interviene successivamente una valida e tempestiva rinuncia al ricorso.
- Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso resta idonea a determinare l'estinzione del processo anche quando il procedimento sia già stato avviato verso la definizione camerale ordinaria.
- In presenza di un accordo transattivo sopravvenuto che definisca la controversia sul piano sostanziale, è legittima la compensazione delle spese di lite.
- La rinuncia al ricorso in cassazione non comporta il raddoppio del contributo unificato.
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