Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 02560/2024 del 26/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (società)

La controversia

Il Comune di Melilli ha proposto ricorso per cassazione deducendo eccesso di potere giurisdizionale e/o difetto di giurisdizione avverso la sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana che aveva rigettato il suo appello. La controversia a monte riguardava l'annullamento, disposto dal giudice amministrativo su ricorso della società ISAB S.r.l., della deliberazione comunale di approvazione della tariffa TARI per l'anno 2017, ritenuta illegittima per violazione di legge e difetto di istruttoria. Successivamente il Comune ha depositato istanza di decisione del ricorso ai sensi dell'art. 380-bis, comma 2, c.p.c. e, poi, istanza di estinzione del processo per rinuncia al ricorso o, in subordine, per cessazione della materia del contendere, allegando un sopravvenuto accordo transattivo tra le parti e chiedendo la compensazione delle spese.

La decisione

La Corte ha dichiarato l'estinzione del processo per rinuncia al ricorso. Ha ritenuto che non vi fossero ostacoli alla rinuncia nonostante la precedente istanza di decisione presentata dal ricorrente dopo la proposta di definizione anticipata, poiché l'art. 380-bis, comma 3, c.p.c. consente comunque la definizione del giudizio nelle forme ordinarie, incluso il provvedimento estintivo in caso di tempestiva rinuncia ex art. 390 c.p.c. Le spese sono state compensate in considerazione dell'esito transattivo della lite sul piano sostanziale. È stato escluso il raddoppio del contributo unificato in caso di rinuncia al ricorso.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    Consente al ricorrente, dopo la proposta di definizione anticipata, di proporre istanza di decisione con procura speciale alla lite.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Una volta presentata l'istanza di decisione, la Corte procede secondo l'art. 380-bis.1 c.p.c., con trattazione in camera di consiglio e possibilità di definizione ordinaria o estintiva del processo.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    È richiamato come modello di trattazione della causa dopo l'istanza di decisione.

  • art. 390 c.p.c.

    La rinuncia tempestiva al ricorso consente la declaratoria di estinzione del processo.

Massime di principio

  • La presentazione dell'istanza di decisione dopo una proposta di definizione anticipata non impedisce, di per sé, l'estinzione del processo se interviene successivamente una valida e tempestiva rinuncia al ricorso.
  • Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso resta idonea a determinare l'estinzione del processo anche quando il procedimento sia già stato avviato verso la definizione camerale ordinaria.
  • In presenza di un accordo transattivo sopravvenuto che definisca la controversia sul piano sostanziale, è legittima la compensazione delle spese di lite.
  • La rinuncia al ricorso in cassazione non comporta il raddoppio del contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessario

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.