Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 1057/2026 - Genova, Sezione 1

per l'annullamento - dell’Avviso 13451 del 10/07/2026, Decreto del 10-07-26 dell’Ufficio Scolastico Regionale della Liguria con oggetto AVVISO OPERAZIONI PROPEDEUTICHE AL RECLUTAMENTO PER L’A.S. 2026/2027, con tutti gli allegati; - del Decreto 001885 del 17-07-26 dell’Ufficio Scolastico Regionale della Liguria avente ad oggetto RECLUTAMENTO PER L’A.S. 2026/2027 DA GRADUATORIE CONCORSUALI FASE 2 - DECRETO DI ASSEGNAZIONE DELLE SEDI, con tutti gli allegati; - del Decreto 001865 del 16-07-26 con oggetto RECLUTAMENTO PER L’A.S. 2026/2027 DA GRADUATORIE CONCORSUALI FASE 1 – DECRETO DI ASSEGNAZIONE DELLE PROVINCE, con relativo allegato; - dell’Avviso prot. n. 13833 del 16.07.2026 AVVISO OPERAZIONI PROPEDEUTICHE ALL’ASSEGNAZIONE SEDE PER L’A.S. 2026/2027, con relativi allegati; - del Decreto dell’Ufficio scolastico regionale per la Liguria AOODRLI prot. 0001987 del 24.07.2026 e la relativa graduatoria allegata; - del Decreto dell’Ufficio scolastico regionale per la Liguria prot. 1779.10-07 2026; - del Decreto dell’Ufficio scolastico regionale per la Liguria AOODRLI n. 1845 del 15 luglio 2026; - della Graduatoria di merito del 17/06/2026 per la Classe di concorso AM01 - Arte e immagine nella scuola secondaria di I grado per il Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente su posto comune e di sostegno della scuola Secondaria I e II grado ai sensi dell’articolo 3, comma 8, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205, bandito con D.D.G. 2939 del 9 ottobre 2025; - dell’avviso prot. 14598 del 14.07.2026 con oggetto: “AVVISO OPERAZIONI PROPEDEUTICHE AL RECLUTAMENTO PER L’A.S. 2026/2027” e relativi allegati; - dell’avviso del 24.07.2026 relativo agli scorrimenti graduatoria PNRR 2 e PNRR 3; - di ogni altro atto presupposto, conseguente, collegato o comunque connesso, anche non conosciuto;

Giustizia amministrativa202600758

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti dell'Ufficio Scolastico Regionale della Liguria relativi al reclutamento per l'anno scolastico 2026/2027 nella classe di concorso AM01, inclusi gli atti di assegnazione delle province e delle sedi e la graduatoria di merito

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato gli atti relativi alle operazioni di reclutamento per la classe di concorso AM01, deducendo, da un lato, la violazione dell'ordine di chiamata tra diverse graduatorie e, dall'altro, la mancata previsione o applicazione delle quote di riserva previste dalla legge n. 68/1999. L'Amministrazione ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario limitatamente alla questione concernente il rispetto delle quote di riserva. Il TAR ha rilevato che il primo motivo contiene una censura ulteriore e autonoma rispetto a quella relativa alle quote di riserva e che, pertanto, la questione di giurisdizione può essere lasciata impregiudicata nella fase istruttoria.

La decisione

Il TAR non ha ancora deciso né sulla domanda cautelare né sul merito delle censure. Ha disposto preliminarmente l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti utilmente collocati in graduatoria ai fini del reclutamento nella classe AM01, ritenendo necessario coinvolgere i potenziali controinteressati. Ha ordinato all'Amministrazione di comunicare al ricorrente, entro il 16 settembre 2026, gli indirizzi di residenza e, ove disponibili, gli indirizzi PEC dei soggetti interessati; il ricorrente dovrà effettuare le notifiche entro il 26 settembre 2026 e depositarne la prova entro il 2 ottobre 2026. Ha inoltre disposto l'acquisizione dall'Ufficio Scolastico Regionale di una relazione documentata, eventualmente corredata da atti, sulle ragioni della mancata utilizzazione della graduatoria relativa al concorso indetto con d.d. 499/2020, anche alla luce delle indicazioni ministeriali prodotte dal ricorrente. La relazione dovrà essere depositata entro il 9 ottobre 2026. La trattazione dell'istanza cautelare è stata rinviata alla camera di consiglio del 21 ottobre 2026. È stato infine disposto l'oscuramento dei dati personali e sanitari nei casi previsti dalla normativa sulla protezione dei dati personali.

Norme richiamate

  • l. 12 marzo 1999, n. 68

    Richiamata dall'Amministrazione in relazione alla questione del rispetto delle quote di riserva; la relativa questione di giurisdizione è stata lasciata impregiudicata.

  • d.d. 499/2020

    Individua la graduatoria concorsuale della quale il TAR ha ordinato di chiarire le ragioni della mancata utilizzazione nel reclutamento.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Costituisce, insieme alle altre disposizioni sulla protezione dei dati personali, la base per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale fondamento della tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento del provvedimento.

  • art. 2-septies d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Richiamato quale ulteriore base normativa per l'oscuramento dei dati personali relativi alla salute.

Massime di principio

  • Quando un ricorso contro atti di reclutamento contiene una censura autonoma rispetto a una questione di giurisdizione contestata dall'amministrazione, il giudice può disporre gli adempimenti processuali e istruttori necessari sulla censura autonoma, rinviando l'esame della giurisdizione a una fase successiva.
  • Nei giudizi aventi a oggetto procedure di reclutamento, deve essere integrato il contraddittorio nei confronti dei soggetti utilmente collocati in graduatoria quando l'eventuale accoglimento del ricorso possa incidere sulla loro posizione.
  • Il giudice può ordinare all'amministrazione il deposito di una relazione documentata sulle ragioni della scelta di non utilizzare una determinata graduatoria e sulla coerenza di tale scelta con le indicazioni ministeriali, quando tale elemento sia rilevante per decidere la controversia.
  • La trattazione dell'istanza cautelare può essere rinviata per consentire l'integrazione del contraddittorio e l'acquisizione degli elementi istruttori necessari.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciIstruttoria processuale
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieGraduatorie e scorrimento
IstitutiTutela del terzoIncompetenzaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.