Cassazione Penale, Ordinanza n. 02383/2026 del 21/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che l'aveva condannata per il reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche, deducendo in cassazione motivi sostanzialmente diretti a contestare la responsabilità e la motivazione della decisione di merito. Dal testo emerge che il ricorso era incentrato su asseriti vizi motivazionali in punto di responsabilità, ma tali censure sono state ritenute generiche e meramente assertive, senza una critica specifica alle argomentazioni della sentenza impugnata, che invece risultava sorretta da riferimenti completi e puntuali agli elementi di prova acquisiti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che i motivi erano non consentiti in sede di legittimità perché generici e limitati a denunciare in modo assertivo vizi di motivazione sulla responsabilità, senza confrontarsi in modo concreto con la motivazione della sentenza di appello. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello; la decisione di legittimità non entra nel merito della sua applicazione, limitandosi a rilevare che la motivazione sulla responsabilità era puntuale e supportata dalle prove raccolte.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili motivi di ricorso che si limitino ad affermazioni generiche e assertive di vizi motivazionali, senza una critica specifica e argomentata della sentenza impugnata.
- La denuncia di errori in punto di responsabilità deve confrontarsi con la motivazione effettivamente resa dal giudice di merito e con le evidenze probatorie richiamate, altrimenti il ricorso è inammissibile.
- Quando la sentenza impugnata risulta sorretta da una motivazione completa e puntuale, una contestazione meramente apodittica non è idonea a superare il vaglio di ammissibilità del ricorso per cassazione.
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