Cassazione Penale, Sentenza n. 32172/2025 del 29/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione sollevando due motivi: (1) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 7, comma 1, d.l. n. 4 del 2019, deducendo che le "vincite" rilevanti ai fini del reddito di cittadinanza dovrebbero essere calcolate come vincite nette (differenza tra somme incassate e somme giocate) e che, secondo il prospetto della Guardia di Finanza, non era stata superata la soglia di euro 6.000,00; (2) violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'elemento soggettivo del reato, sostenendo che la Corte territoriale non ha motivato sulla sussistenza del dolo specifico richiesto, ossia l'intenzione di dichiarare il falso al fine di ottenere indebitamente il beneficio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile per insindacabilità delle valutazioni di merito e per genericità delle doglianze; la Corte ha richiamato consolidata giurisprudenza e la sentenza della Corte costituzionale n. 54/2024, affermando che ai fini della soglia reddituale rilevano le vincite lorde accreditate sul conto gioco (non le vincite nette), perché l'accredito realizza la disponibilità economica anche se poi le somme sono state reinvestite in giocate. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché nuovo (non era stato proposto in appello) e quindi non deducibile in cassazione; inoltre la sentenza di primo grado aveva già valutato l'elemento soggettivo. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e a versare, in via equitativa, euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.l. n. 4 del 2019, art. 7, comma 1
La Corte richiama che l'obbligo informativo e la verifica dei requisiti per il reddito di cittadinanza devono considerare le vincite accreditate sul conto gioco come reddito rilevante; non rileva che le somme non siano state materialmente prelevate perché l'accredito realizza la disponibilità economica.
Disposizione richiamata per l'assorbimento delle spese conseguenti all'inammissibilità del ricorso; in base a tale norma il ricorrente è tenuto a sostenere le spese del procedimento.
Corte costituzionale, sentenza n. 54 del 2024
Conferma il principio che la giocata online è una spesa effettuata con una disponibilità economica coincidente con l'accreditamento delle vincite sul conto gioco; la dissipazione tramite gioco non neutralizza la disponibilità dei proventi ai fini dell'esclusione dal beneficio sociale.
Corte costituzionale, sentenza n. 186 del 13/06/2000
Richiamata in relazione alla valutazione sulla condanna delle spese e alla determinazione del contributo alla Cassa delle ammende, in considerazione dell'assenza di colpa grave nella determinazione dell'inammissibilità.
Massime di principio
- Per il calcolo della soglia reddituale ai fini del reddito di cittadinanza si considerano le vincite lorde accreditate sul conto gioco; non è necessario il prelievo materiale per ritenere acquisita la disponibilità.
- Una situazione di saldo negativo sul conto gioco non esclude che le vincite accreditate abbiano costituito una disponibilità effettiva al momento dell'accredito e siano quindi rilevanti ai fini del beneficio.
- Questioni di fatto e valutazioni probatorie (es. valutazione se la soglia di 6.000 euro sia stata superata) sono difficilmente sindacabili in cassazione se adeguatamente motivate dal giudice di merito; per ottenere successo in Cassazione occorre proporre motivi di diritto chiari e specifici.
- Non è possibile introdurre in cassazione motivi nuovi che non siano stati dedotti in appello: le questioni non svolte in gravame sono inammissibili in sede di legittimità.
- Se si contesta la rilevanza delle vincite online occorre documentare non solo le somme giocate ma soprattutto che non vi sia stato alcun accredito/dispersione di disponibilità (es. prove bancarie che dimostrino l'assenza di accredito), oppure proporre contestazioni di diritto precise sulla nozione normativa di "vincita".
- Quando si solleva il dubbio sull'elemento soggettivo (dolo specifico), tale censura va sviluppata già in appello e documentata con elementi che dimostrino l'assenza di rappresentazione dell'illegittimità del beneficio; altrimenti il motivo sarà considerato nuovo o non decisivo.
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