Cassazione Penale, Sentenza n. 9998/2025 del 12/03/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di conferma dell'appello, denunciando, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p., illogicità della motivazione rispetto agli atti processuali. Sosteneva di aver prodotto raccomandate inviate a soci, al precedente amministratore e allo studio contabile, che dimostrerebbero la natura meramente formale del suo incarico di legale rappresentante e la perdurante indisponibilità delle scritture contabili in capo a lui, quindi l'impossibilità involontaria di presentare la dichiarazione per il 2013 e l'assenza del reato di occultamento delle scritture contabili. In primo grado (Tribunale di Parma, sent. 19/07/2021) era stato condannato per i reati previsti dagli artt. 5 e 10 d.lgs. n. 74/2000 (omessa presentazione della dichiarazione e occultamento dei documenti), condanna confermata in appello il 19/04/2024.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e, in ogni caso, manifestamente infondato. Ha ritenuto che il motivo proposto chiedeva una rivalutazione del materiale probatorio e dei fatti, materia estranea al sindacato di legittimità salvo vizi nel percorso motivazionale, e che la Corte territoriale aveva fornito una motivazione priva di vizi di manifesta illogicità. Ha osservato che i documenti prodotti dal ricorrente erano successivi alla scadenza degli obblighi dichiarativi, autoreferenziali (provenienti solo dall'imputato) e privi di ulteriori riscontri, e che la difesa non aveva spiegato perché il ricorrente non si fosse dimesso nonostante la presunta assenza di disponibilità della contabilità. In conclusione il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e a una sanzione pecuniaria di 3.000 euro alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., aumentata secondo la facoltà prevista dall'art. 1, comma 64, l. n. 103/2017. La condanna di merito è quindi rimasta operante.
Norme richiamate
d.lgs. n. 74/2000, art. 5 e art. 10
Gli artt. 5 e 10 disciplinano rispettivamente l'omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali oltre le soglie di punibilità e l'occultamento o distruzione di documenti contabili; la Corte territoriale e la Cassazione hanno ritenuto sussistenti gli elementi costitutivi dei reati contestati in relazione all'omessa dichiarazione per il 2013 e all'occultamento delle scritture per il 2013-2014.
cod. proc. pen., art. 606, comma 1, lett. e)
La norma individua fra i motivi di ricorso per cassazione l'illogicità della motivazione. La Corte ha applicato il principio per cui tale censura non consente la semplice riconsiderazione del merito o una nuova valutazione delle prove, salvo vizi nel percorso motivazionale; nel caso la motivazione del giudice di merito non è stata ritenuta viziata.
Prevede le conseguenze per l'inammissibilità del ricorso, ivi comprese le spese e la sanzione pecuniaria. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e alla sanzione nella misura ritenuta equa.
legge n. 103/2017, art. 1, comma 64
Consente di aumentare, in determinati casi, la sanzione prevista dall'art. 616 c.p.p. in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha esercitato tale facoltà per giustificare l'ammontare della sanzione di 3.000 euro.
Corte Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Richiamata in relazione alla valutazione dell'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte di cassazione ha ritenuto non sussistente l'assenza di colpa e pertanto ha applicato la sanzione.
Massime di principio
- La Corte di cassazione non è competente a rivedere il merito e la valutazione delle prove: i motivi che mirano a ottenere una diversa lettura dei fatti sono, di regola, inammissibili salvo che emergano vizi logici o giuridici specifici nella motivazione che possano essere esaminati in sede di legittimità.
- Documenti prodotti in ritardo e provenienti unicamente dall'imputato (autoreferenziali) hanno scarso valore probatorio e possono non essere ritenuti idonei a modificare le conclusioni già raggiunte dal giudice di merito.
- Se si invoca la natura meramente formale dell'incarico e la mancanza di disponibilità della contabilità, è importante provare con elementi contemporanei e autonomi (ad es. riscontri da terzi, copie protocollate, richieste formali antecedenti alla scadenza, atti che attestino l'impossibilità reale di accesso ai documenti) di avere adottato tutte le misure per ottenere la documentazione e di non aver potuto adempiere per cause a sé non imputabili.
- La permanenza in carica non spiegata, seppure si dichiari una mera carica formale, può essere valutata negativamente e indebolire la tesi difensiva; ove possibile, considerare dimissioni o atti formali che attestino la cessazione di responsabilità appena si rilevino criticità.
- In sede di impugnazione, è preferibile articolare censure che evidenzino errori di diritto o vizi formali della motivazione (ad es. violazioni di norme processuali, omissioni motivazionali specifiche) piuttosto che chiedere una nuova valutazione fattuale, per evitare l'inammissibilità del ricorso e il rischio di sanzioni pecuniarie.
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