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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15699/2022 del 22/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione con unico motivo che denunciava vizio di motivazione e la mancata applicazione del principio di diritto contenuto nella sentenza di annullamento con rinvio. In sostanza Martinelli contestava la valutazione delle prove compiuta dal Tribunale in grado di rinvio, sostenendo che il giudice avesse arbitrariamente ritenuto attendibili le deposizioni dei testi di accusa e della persona offesa, invece di dare rilievo al referto arbitrale e al certificato difensivo, e che non fosse stata disposta una consulenza tecnica nonostante la presunta incompatibilità tra la lesione denunciata e la dinamica ricostruita a suo favore. Denunciava altresì l'illogicità nell'esclusione della legittima difesa e nella svalutazione delle prove difensive, in particolare della deposizione dell'arbitro.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, al di là della forma, il motivo proponeva in realtà una diversa rilettura del materiale probatorio sovrapponendola a quella del giudice del merito; tale censura non supera il vaglio di ammissibilità. Ha confermato che il giudice del rinvio può riesaminare le prove e motivare diversamente purché non ripeta il percorso logico già censurato dalla Cassazione. Il Tribunale di Lucca era poi pervenuto legittimamente alla conferma della responsabilità penale, avendo motivato analiticamente l'apprezzamento delle testimonianze e il valore probatorio del referto del Pronto Soccorso rispetto al certificato prodotto dal ricorrente. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile.

Norme richiamate

  • art. 627 cod. proc. pen.

    L'articolo è richiamato nella denuncia di vizio di motivazione: la Corte osserva che, sebbene formalmente invocato, il motivo in realtà chiedeva una rivalutazione delle prove e pertanto non superava il vaglio di ammissibilità. In pratica l'uso dell'art. 627 è stato collegato alla nozione di insufficienza motivazionale ma la Corte ha ritenuto la censura inadeguata.

  • Principio della prova penale "oltre ogni ragionevole dubbio"

    Il principio è stato richiamato come criterio-guida: la responsabilità penale deve essere accertata oltre ogni ragionevole dubbio. La Corte di legittimità aveva in precedenza annullato per carenze motivazionali al fine di garantire l'osservanza di tale standard; il giudice del rinvio però può ricostruire i fatti purché lo faccia con motivazione logica e coerente.

  • Principio giurisprudenziale sul giudice del rinvio

    Richiama la regola consolidata secondo cui, dopo annullamento per vizio di motivazione, il giudice di rinvio compie un nuovo e completo esame del materiale probatorio con i poteri del giudice originario, senza essere vincolato dalle specifiche valutazioni di fatto della Corte di cassazione, salvo il divieto di replicare il percorso logico già censurato.

Massime di principio

  • Un ricorso per cassazione che, sotto le spoglie di un vizio di motivazione, chieda in realtà una diversa valutazione delle prove spesso risultará inammissibile: la Corte valuta la forma e la sostanza della censura.
  • Dopo annullamento per carenze motivazionali la Corte di rinvio può nuovamente esaminare le prove e formulare una diversa decisone di merito, purché segua un percorso argomentativo logico e non ripeta il ragionamento già censurato dalla Cassazione.
  • La discrepanza tra referti redatti nell'immediatezza (es. referto di gara o pronto soccorso) e dichiarazioni successivamente rese può essere valorizzata dal giudice per attribuire maggiore attendibilità alle evidenze prodotte nell'immediatezza; in presenza di evidenze mediche decisive, va considerata l'opportunità di consulenze tecniche se la compatibilità tra lesione e meccanismo causale è controversa.
  • La semplice incoerenza o confusione di singole deposizioni (anche di testimoni terzi) è elemento che il giudice può usare per ridurne l'attendibilità, ma deve motivare analiticamente le ragioni della valutazione comparativa fra le diverse fonti di prova.
  • Per contestare efficacemente una decisione di merito in Cassazione è necessario dimostrare vizi di diritto o gravi illogicità nella motivazione, non limitarsi a proporre un'alternativa plausibile nella lettura delle prove.

Testo integrale

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