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Cassazione Penale, Ordinanza n. 27957/2025 del 30/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo il motivo non specifico e privo dell'indicazione delle ragioni di diritto e dei fatti a sostegno. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Termini Imerese nei confronti dell'imputato per guida di ciclomotore senza patente, perché mai conseguita, con recidiva nel biennio. Avverso tale decisione è stato proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, formalmente rubricato come mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione al reato contestato. La Corte di cassazione rileva però che il motivo è del tutto privo delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto posti a sostegno della censura, quindi non soddisfa il requisito di specificità dell'impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 581 c.p.p.

    I motivi di impugnazione devono essere enunciati con specifica indicazione delle censure proposte; la mancanza di specificità rende il ricorso inammissibile.

  • art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    Ha introdotto il comma 1-bis dell'art. 581 c.p.p., rafforzando ulteriormente il requisito di specificità dell'atto di impugnazione.

  • legge 23 giugno 2017, n. 103

    È richiamata come intervento che aveva già rafforzato, prima della riforma del 2022, il contenuto richiesto per l'atto di impugnazione.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione i motivi devono contenere una critica specifica alla decisione impugnata, con indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono la censura.
  • La mera deduzione di vizi motivazionali formulata in termini generici, senza confronto con la motivazione della sentenza impugnata, non soddisfa il requisito di specificità dell'impugnazione.
  • La mancanza di specificità del motivo determina l'inammissibilità del ricorso, con le conseguenze economiche previste dalla legge, inclusa la condanna al pagamento delle spese e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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