Cassazione Penale, Ordinanza n. 27957/2025 del 30/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo il motivo non specifico e privo dell'indicazione delle ragioni di diritto e dei fatti a sostegno. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Termini Imerese nei confronti dell'imputato per guida di ciclomotore senza patente, perché mai conseguita, con recidiva nel biennio. Avverso tale decisione è stato proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, formalmente rubricato come mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione al reato contestato. La Corte di cassazione rileva però che il motivo è del tutto privo delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto posti a sostegno della censura, quindi non soddisfa il requisito di specificità dell'impugnazione.
Norme richiamate
I motivi di impugnazione devono essere enunciati con specifica indicazione delle censure proposte; la mancanza di specificità rende il ricorso inammissibile.
art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
Ha introdotto il comma 1-bis dell'art. 581 c.p.p., rafforzando ulteriormente il requisito di specificità dell'atto di impugnazione.
È richiamata come intervento che aveva già rafforzato, prima della riforma del 2022, il contenuto richiesto per l'atto di impugnazione.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione i motivi devono contenere una critica specifica alla decisione impugnata, con indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono la censura.
- La mera deduzione di vizi motivazionali formulata in termini generici, senza confronto con la motivazione della sentenza impugnata, non soddisfa il requisito di specificità dell'impugnazione.
- La mancanza di specificità del motivo determina l'inammissibilità del ricorso, con le conseguenze economiche previste dalla legge, inclusa la condanna al pagamento delle spese e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 30 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 27921/2025 del 30/07/2025
- ordinanza_penale · 30 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 27922/2025 del 30/07/2025
- ordinanza_penale · 30 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 27923/2025 del 30/07/2025
- ordinanza_penale · 30 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 27924/2025 del 30/07/2025
- ordinanza_penale · 30 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 27925/2025 del 30/07/2025
- ordinanza_penale · 30 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 27926/2025 del 30/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →