Sentenza n. 2581/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l'annullamento - del provvedimento di inidoneità psicofisica notificato al ricorrente in data 22 agosto 2025 recante la seguente motivazione «riferito pregresso uso di cannabinoidi ai sensi dell'art. 3, comma 2, rif. Tab. 1, punto 9 del D.M. 30/06/03, n. 198» nella parte in cui ne ha decretato l'esclusione dal concorso pubblico per l'assunzione di 4617 allievi agenti della Polizia di Stato indetto con decreto del Capo della Polizia del 22 aprile 2025; - della scheda di valutazione psicopatologica stilata dalla commissione esaminatrice del concorso in data 22 agosto 2025 e resa nota al ricorrente solo in data 22 settembre 2025, all'esito dell'apposita istanza di accesso agli atti dallo stesso inoltrata alla procedente; - ove occorra e per quanto di ragione, di tutti i verbali redatti dalla commissione psicofisica del concorso nella parte in cui rilevano l'inidoneità al ruolo di parte ricorrente, conosciuti il giorno 22 settembre 2025 in esito ad apposita istanza di accesso agli atti, nella parte in cui decretano la non idoneità; - dell'art 14 del bando con il quale è stato indetto il concorso pubblico per l'assunzione di 4617 allievi agenti della Polizia di Stato indetto con decreto del Capo della Polizia del 22 aprile 2025 che disciplina gli accertamenti psicofisici del concorso, nella parte in cui prevede «I giudizi della Commissione per l'accertamento dei requisiti psico-fisici sono definitivi e, in caso di non idoneità del candidato, comportano l'esclusione dal concorso. L'esclusione è motivata dalla Commissione in apposito verbale, notificato contestualmente al candidato.»; - per quanto di ragione, delle norme tecniche per lo svolgimento degli accertamenti psicofisici del concorso pubblico per l'assunzione di 4617 allievi agenti della Polizia di Stato indetto con decreto del Capo della Polizia del 22 aprile 2025 pubblicate sul sito istituzionale dell'amministrazione resistente nell'apposita pagina web dedicata alla selezione concorsuale; - ove interpretate in malam partem, delle disposizioni di cui all'art. 14, comma 7, del bando di concorso, nella parte in cui prevede «Parimenti costituiscono causa d'inidoneità l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze psicoattive (droghe naturali/sintetiche) e l'abuso di alcool attuali o pregressi»; - ove interpretate in malam partem, delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 2, del d.m. 30 giugno 2003, n. 198, e della relativa Tabella 1, punto 9, nella parte in cui individua tra le cause di inidoneità ai ruoli della Polizia di Stato l'«uso anche saltuario o occasionale di sostanze psicoattive (droghe naturali/sintetiche) ed abuso di alcool attuali o pregressi»; - ove occorra e per quanto di ragione, del bando con il quale è stato indetto il «concorso pubblico per l'assunzione di 4617 allievi agenti della Polizia di Stato» indetto con d.C.P. del 22 aprile 2025; - della graduatoria di merito del concorso gravato, ad oggi non ancora adottata né pubblicata, nella parte in cui esclude il nominativo dell'odierno ricorrente; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di inidoneità psicofisica per riferito pregresso uso di cannabinoidi e conseguente esclusione dal concorso per allievi agenti della Polizia di Stato
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il giudizio di inidoneità psicofisica notificato il 22 agosto 2025, la scheda di valutazione psicopatologica, i verbali della commissione, le disposizioni del bando e le norme tecniche relative agli accertamenti psicofisici, nonché, ove occorresse, le disposizioni del bando e del d.m. n. 198/2003 sull'uso pregresso di sostanze psicoattive. Il ricorrente era stato ammesso con riserva alle ulteriori fasi del concorso in esecuzione di un'ordinanza cautelare. Il Ministero ha successivamente comunicato che il candidato, convocato il 3 dicembre 2025 per gli accertamenti attitudinali, era risultato non idoneo. Alla camera di consiglio del 10 febbraio 2026 il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla definizione del giudizio e ha chiesto la compensazione delle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La dichiarazione del ricorrente, pur non integrando una rinuncia rituale per il mancato rispetto delle formalità dell'art. 84, commi 1, 2 e 3, c.p.a., è stata ritenuta idonea ad attestare il venir meno dell'interesse a ricorrere, condizione dell'azione. Il giudice non ha quindi esaminato nel merito le censure rivolte al giudizio di inidoneità, agli atti della commissione, al bando e alla disciplina tecnica. Le spese sono state integralmente compensate in ragione della natura e dell'andamento della controversia e della particolarità delle questioni trattate.
Norme richiamate
ex art. 60 cod. proc. amm.
La causa è stata definita con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.
art. 84, commi 1, 2 e 3, c.p.a.
formalità previste dall’art. 84, c. 1, 2 e 3, c.p.a. per la definizione di una rituale rinuncia
La dichiarazione del ricorrente non è stata qualificata come rinuncia rituale, ma è stata comunque valutata come manifestazione del venir meno dell'interesse a ricorrere.
art. 3, comma 2, d.m. 30 giugno 2003, n. 198
riferito pregresso uso di cannabinoidi ai sensi dell'art. 3, comma 2, rif. Tab. 1, punto 9 del D.M. 30/06/03, n. 198
Richiamato quale fondamento normativo del giudizio di inidoneità psicofisica, senza esame nel merito da parte del TAR.
Tabella 1, punto 9, d.m. 30 giugno 2003, n. 198
uso anche saltuario o occasionale di sostanze psicoattive (droghe naturali/sintetiche) ed abuso di alcool attuali o pregressi
Richiamata quale disciplina sostanziale dell'inidoneità, ma non scrutinata in ragione dell'improcedibilità del ricorso.
Massime di principio
- La dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla definizione del giudizio, anche se non rispetta le formalità proprie della rinuncia rituale, può attestare il venir meno dell'interesse a ricorrere e determinare l'improcedibilità del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse.
- Quando il giudizio diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, il giudice non è tenuto a esaminare nel merito le censure rivolte all'atto impugnato e agli atti presupposti.
- La sopravvenuta non idoneità del candidato a una fase successiva della procedura concorsuale, unitamente alla dichiarazione di non persistenza dell'interesse alla decisione, comporta il venir meno di una condizione dell'azione, senza necessità di qualificare la dichiarazione come rinuncia rituale.
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