Cassazione Penale, Sentenza n. 17046/2022 del 02/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale per il riesame che aveva rigettato la richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo che aveva vincolato due autovetture (una Range Rover e una Ferrari), sostenendo una violazione di legge perché, secondo il ricorso, il giudice di primo grado aveva disposto il sequestro in relazione al capo 10) della rubrica, mentre il Tribunale per il riesame avrebbe motivato la sussistenza del fumus commissi delicti in relazione al capo 9), configurando così una discrepanza motivazionale e un vizio di motivazione apparente.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo manifestamente infondata la doglianza: il capo rilevante rispetto alle autovetture era il capo 9), che contestava la bancarotta per distrazione con riferimento sia ad ingenti somme che alle due autovetture, pertanto la citazione del capo 9) da parte del Tribunale era corretta e l'asserita discrepanza si è configurata come un mero refuso. Per effetto dell'inammissibilità, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020
citato nel capo istruttorio: il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 comma 8 del D.L. n. 137 del 2020
il procedimento di esame si è svolto con contraddittorio scritto secondo la disciplina d'emergenza richiamata; incide sulle modalità di deposito delle conclusioni e sulla forma del contraddittorio
applicato per la condanna alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende
prevede la condanna alle spese e una somma a favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità o rigetto del ricorso per cassazione; qui è stato utilizzato per quantificare la sanzione pecuniaria di euro 3.000,00
Massime di principio
- Una discrepanza formale nella citazione del capo di imputazione (es. riferimento a capo 10 invece del capo 9) può essere considerata un mero refuso se dal complesso degli atti risulta chiaramente quale sia il capo effettivamente riferibile al bene sottoposto a sequestro; non è sufficiente il richiamo al solo errore formale: occorre dimostrare un concreto pregiudizio alla difesa.
- Nei ricorsi per cassazione avverso ordinanze di riesame di misure cautelari patrimoniali, il giudice valuta se il fumus commissi delicti e il periculum in mora siano fondati sul contenuto probatorio concreto; se il collegamento tra beni e reato è chiaro negli atti, la motivazione del giudice di merito è ritenuta corretta anche in presenza di piccoli errori formali.
- Le doglianze manifestamente infondate o puramente formali possono determinare l'inammissibilità del ricorso; la parte ricorrente rischia la condanna alle spese e la comminazione di una somma a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
- È fondamentale, prima di proporre impugnazioni, verificare la corrispondenza sostanziale tra i capi di imputazione indicati nell'atto impugnato e quelli richiamati nel ricorso: la mancata dimostrazione del contrasto sostanziale porta al rigetto per manifesta infondatezza.
- Le conclusioni scritte del Pubblico Ministero in procedimenti celebrati con contraddittorio scritto possono influire sull'esito del ricorso; la mancata confutazione puntuale delle ragioni addotte dalla pubblica accusa riduce le probabilità di accoglimento.
Testo integrale
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