Cassazione Penale, Sentenza n. 20614/2026 del 04/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza con cui la Corte d'appello di Catania, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rideterminato la pena complessiva applicando la disciplina del reato continuato. L'unico motivo dedotto è la violazione di legge nella determinazione della pena: la Corte dell'esecuzione avrebbe aumentato, in misura maggiore, la pena relativa a un reato (estorsione aggravata in concorso) già valutato e aumentato da una sentenza di cognizione irrevocabile (Corte di appello di Catania 22/06/2020), la quale aveva quantificato l'aumento in sei mesi (ridotti a quattro per il rito abbreviato). Il giudice dell'esecuzione invece ha considerato per lo stesso reato un aumento di due anni e sei mesi (ridotto ad un anno e otto mesi per il rito abbreviato), superando così il limite fissato dal giudicato.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso e ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente alla determinazione dell'aumento di pena relativo ai reati accertati con la sentenza della Corte di appello di Catania del 22/06/2020, così come quella quantificazione era stata determinata dalla Corte di appello con sentenza del 21/04/2023. Ha disposto il rinvio alla Corte d'appello di Catania per un nuovo giudizio sulla quantificazione della pena. In sintesi: annullamento parziale e rinvio per nuova determinazione conforme ai limiti del giudicato.
Norme richiamate
art. 671, comma 2, cod. proc. pen.
il giudice dell'esecuzione che applichi la disciplina del reato continuato provvede determinando la pena in misura non superiore alla somma di quelle inflitte con ciascuna sentenza o ciascun decreto penale di condanna
Il giudice dell'esecuzione, nell'applicare la continuazione, non può fissare una pena complessiva superiore alla somma delle pene già irrogate; ciò implica che non può aumentare gli incrementi di pena oltre quanto già quantificato da sentenze di cognizione irrevocabili che abbiano valutato la continuazione.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
Sez. U, n. 6296 del 24/11/2016 (Nocerino); Sez. 3, n. 13725 del 15/11/2018 (Ferrigno); Sez. 1, n. 28135 del 28/05/2021 (Naddeo)
La giurisprudenza conferma il principio che la discrezionalità del giudice dell'esecuzione è limitata dalla valutazione già effettuata in sede di cognizione: la quantificazione degli aumenti relativa a reati già valutati con sentenza irrevocabile è coperta da giudicato in favore del condannato e non può essere superata in sede esecutiva.
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione che applica la continuazione deve determinare la pena complessiva senza superare la somma delle pene irrogate dalle singole sentenze irrevocabili (art. 671, comma 2 c.p.p.).
- Se una sentenza di cognizione irrevocabile ha già quantificato l'aumento di pena per un reato satellitare collegato dalla continuazione, tale quantificazione è vincolante in sede esecutiva e non può essere aumentata dal giudice dell'esecuzione.
- La discrezionalità del giudice dell'esecuzione permane nella determinazione della pena ma incontra il limite del giudicato formatosi a favore del condannato: valutazioni già operate nel giudizio di cognizione sono protette.
- In caso di violazione di questi limiti (aumento in misura superiore rispetto a quanto fissato da una precedente sentenza irrevocabile), il rimedio è il ricorso e, se fondato, l'annullamento parziale dell'ordinanza con rinvio per nuova determinazione.
- Nella rideterminazione della pena occorre altresì tenere conto delle riduzioni operative (es. rito abbreviato) già considerate nelle sentenze di cognizione e non ricalcolare aumenti ignorando tali riduzioni.
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