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Cassazione Penale, Ordinanza n. 07982/2025 del 26/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che le doglianze fossero meramente reiterative di questioni già valutate in appello e non idonee a confutare specificamente la motivazione della sentenza impugnata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per furto pluriaggravato e per violazione della disciplina sull'ingresso e soggiorno degli stranieri. Dai passaggi richiamati nell'ordinanza emerge che i motivi investivano: il tentativo (capo A), le circostanze aggravanti, il diniego delle attenuanti generiche e la quantificazione della pena. La Corte di cassazione rileva però che i motivi erano sostanzialmente ripetitivi di censure già esaminate e disattese dal giudice di merito, senza una specifica critica delle ragioni poste a fondamento della decisione impugnata.

Norme richiamate

  • art. 10-bis d.lgs. 286/1998

    La norma è richiamata come base del capo B di imputazione, in concorso con il reato patrimoniale, ma l'ordinanza non sviluppa ulteriori profili interpretativi sostanziali.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità il ricorso è inammissibile quando si limita a riproporre censure già esaminate e respinte dal giudice di merito, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La critica in cassazione deve essere puntuale e mirata alle rationes decidendi della decisione gravata; la mera reiterazione di doglianze già vagliate non integra un motivo idoneo.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieFurtoFavoreggiamento immigrazioneImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioImmigrazioneProcesso penale

Testo integrale

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