Ordinanza n. 208/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio n. 6417/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione dirigenziale e avvisi con cui Roma Capitale ha richiesto il pagamento di somme a titolo di residuo contributo di costruzione per opere di urbanizzazione nel Piano di zona B54 Trigoria IV – Via Trandafilo
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore economico)
Prevale il privato
La controversia
La società ha appellato l'ordinanza cautelare del TAR Lazio che aveva respinto la domanda di sospensione della determinazione dirigenziale e degli avvisi di pagamento relativi a somme pari a euro 365.719,38 ed euro 214.184,88. Ha dedotto l'illegittimità delle richieste e sostenuto che i ritardi nell'esecuzione delle opere di urbanizzazione originariamente previste a scomputo fossero riconducibili a Roma Capitale. Quanto al periculum in mora, ha evidenziato che l'entità degli importi richiesti era idonea a compromettere il proprio equilibrio economico-finanziario. Roma Capitale ha contestato le deduzioni, affermando che la mancata approvazione del progetto esecutivo dipendeva esclusivamente dall'inerzia della società e che il pagamento era necessario per consentire la piena fruibilità del Piano di zona.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello cautelare e riformato l'ordinanza del TAR. Ha ritenuto sussistente il periculum in mora, ravvisando un rischio imminente di pregiudizio grave e irreparabile in considerazione dell'elevato ammontare delle somme richieste rispetto alla complessiva situazione economica della società. Il Collegio ha inoltre considerato che il credito comunale appariva comunque sufficientemente garantito e che Roma Capitale aveva già stanziato fondi e indetto la gara per il completamento delle opere di urbanizzazione, riducendo così l'urgenza dell'immediata riscossione ai fini della realizzazione delle opere. Le questioni sulla legittimità delle richieste e sulla responsabilità dei ritardi sono state ritenute complesse e riservate all'approfondimento della fase di merito. Nelle more dell'accertamento definitivo delle responsabilità, è stata sospesa l'efficacia dei provvedimenti impugnati. Il TAR è stato incaricato di fissare l'udienza pubblica di merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
Disciplina l'appello cautelare avverso le ordinanze dei TAR.
Massime di principio
- In sede di appello cautelare, il periculum in mora può essere riconosciuto quando l'importo richiesto dall'amministrazione sia elevato in rapporto alla complessiva situazione economico-finanziaria del destinatario e la sua riscossione possa arrecargli un pregiudizio grave e irreparabile.
- Nel bilanciamento cautelare degli interessi, l'esigenza pubblica di acquisire somme destinate al completamento di opere di urbanizzazione può risultare recessiva quando le opere siano già assistite da fondi stanziati e da una gara indetta per la loro esecuzione, mentre il credito amministrativo risulti comunque sufficientemente garantito.
- Quando le questioni sulla legittimità della richiesta amministrativa e sulla responsabilità dei ritardi nell'esecuzione di opere pubbliche presentino particolare complessità, esse devono essere approfondite nella fase di merito; in via cautelare può essere sospesa l'efficacia degli atti nelle more dell'accertamento definitivo.
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