Cassazione Civile, Ordinanza n. 20372/2024 del 23/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (coltivatore diretto)
La controversia
La controversia nasce da un procedimento espropriativo disposto per la realizzazione di un metanodotto riconducibile a una società privata operante per finalità di pubblica utilità. Un terreno di proprietà di una fondazione, concesso in affitto a un coltivatore diretto, è stato espropriato e occupato temporaneamente. L'affittuario ha chiesto l'indennità aggiuntiva prevista per il coltivatore diretto dal d.P.R. 327/2001. La società espropriante ha negato il diritto, sostenendo che, trattandosi di opera privata di pubblica utilità, l'art. 36 del d.P.R. 327/2001 escluderebbe l'applicazione delle disposizioni, incluso l'art. 42, e che in mancanza di una previsione espressa non fosse dovuta l'indennità aggiuntiva. Il ricorso per cassazione denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 42 e 36 d.P.R. 327/2001, contestando la tesi secondo cui l'indennità aggiuntiva spetterebbe anche nelle espropriazioni per opere private di pubblica utilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, aderendo all'orientamento già espresso in precedenza secondo cui l'affittuario coltivatore diretto ha diritto all'indennità aggiuntiva anche quando l'espropriazione sia finalizzata alla realizzazione di un'opera privata di pubblica utilità. La Corte ha ritenuto che la disciplina derogatoria dell'art. 36 d.P.R. 327/2001 riguarda la sola indennità di espropriazione e non l'indennità autonoma e aggiuntiva prevista dall'art. 42. La ricorrente è stata condannata alle spese di lite in favore di ciascun controricorrente.
Norme richiamate
prevede un'indennità aggiuntiva autonoma spettante all'affittuario coltivatore diretto del fondo espropriato; tale indennità spetta anche quando l'espropriazione sia disposta per la realizzazione di un'opera privata di pubblica utilità.
la disciplina derogatoria ivi prevista incide sulla sola indennità di espropriazione e non esclude l'applicazione dell'art. 42 sull'indennità aggiuntiva.
richiamato per il deposito della memoria da parte del controricorrente.
Massime di principio
- In materia di espropriazione per pubblica utilità, l'indennità aggiuntiva dovuta all'affittuario coltivatore diretto ha natura autonoma rispetto all'indennità di espropriazione e non viene esclusa dalla disciplina speciale sulle opere private di pubblica utilità.
- Quando una norma derogatoria disciplina solo l'indennità principale di espropriazione, essa non può essere estesa in via interpretativa a precludere un distinto titolo indennitario previsto da altra disposizione.
- L'interpretazione sistematica della disciplina espropriativa deve evitare esiti irragionevoli o casuali, come la diversa tutela del coltivatore diretto in funzione della natura pubblica o privata dell'opera, se la lesione della sua posizione giuridica è sostanzialmente identica.
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