Cassazione Penale, Sentenza n. 32142/2022 del 31/08/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano del 01/03/2021. Il ricorrente ha eccepito l'estinzione del reato perseguibile a querela per intervenuta remissione della querela, allegando il verbale di remissione sottoscritto dal procuratore speciale della persona offesa e la contestuale accettazione (rituale) della remissione. Contestualmente affermava che la remissione era intervenuta in pendenza del ricorso e quindi doveva produrre estinzione del reato anche in sede di legittimità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha constatato la fondatezza dell'eccezione di estinzione per remissione della querela, ritenendo valida la documentazione prodotta e la rituale accettazione. Ha quindi annullato senza rinvio la sentenza impugnata per estinzione dei reati per remissione della querela. Ha altresì condannato gli imputati al pagamento delle spese processuali e, in forza dell'art. 340 c.p.p., ha posto a carico del querelato Cossi Alessandro il pagamento delle spese del procedimento.
Norme richiamate
Codice di procedura penale, art. 340
In mancanza di diversa pattuizione nell'atto di remissione, le spese del procedimento sono poste a carico del querelato; la Corte ha applicato questo principio determinando l'addebito delle spese a Cossi Alessandro.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
Sez. U, sent. n. 24246 del 25/02/2004; Sez. 2, n. 18680 del 28/04/2010; Sez. 2, n. 37688 del 08/07/2014
Principio consolidato secondo cui la remissione della querela, intervenuta e ritualmente accettata anche in pendenza del ricorso per cassazione, determina l'estinzione del reato; tale estinzione va rilevata d'ufficio dal giudice di legittimità e travolge anche le statuizioni civili collegate ai reati estinti, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto.
Massime di principio
- La remissione della querela, se intervenuta e ritualmente accettata, estingue il reato anche se l'appello o il ricorso per cassazione sono già pendenti; il giudice di legittimità deve rilevarla e dichiararla d'ufficio.
- L'estinzione del reato per remissione travolge anche le eventuali statuizioni civili collegate al reato estinto, salvo diverso disposto normativo o pattuizione.
- Le spese processuali, in assenza di diversa pattuizione nell'atto di remissione, sono a carico del querelato ai sensi dell'art. 340 c.p.p.; quindi il soggetto che ottiene l'estinzione del reato non è automaticamente esente da obblighi economici processuali.
- Perché la remissione abbia efficacia in Cassazione è importante che siano prodotti atti idonei a dimostrarne la validità (verbali sottoscritti, rituale accettazione); la documentazione deve quindi essere tempestivamente depositata nel ricorso.
- La dichiarazione di estinzione può comportare l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata quando l'effetto estintivo rende superflua qualsiasi valutazione di merito successiva.
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