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Cassazione Penale, Ordinanza n. 06504/2025 del 17/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello contestando un solo motivo, relativo alla correttezza della rateizzazione disposta dal giudice di merito per la pena pecuniaria. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo generico e indeterminato, perché privo dei requisiti di specificità richiesti dall'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.: il ricorso non indicava gli elementi posti a base della censura, non consentiva di comprendere con precisione i rilievi mossi né di esercitare il sindacato di legittimità, anche con riguardo alle condizioni di vita personali e familiari che, secondo la difesa, avrebbero reso incongruo il numero delle rate fissato, peraltro entro il massimo previsto dalla legge e con importi contenuti.

Norme richiamate

  • art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.

    Il motivo di impugnazione deve essere specifico e non generico: deve indicare in modo chiaro gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della censura, così da consentire al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi e svolgere il proprio controllo.

  • art. 591 c.p.p.

    La mancanza di specificità del motivo determina l'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo di impugnazione è formulato in modo generico o indeterminato, senza l'indicazione puntuale degli elementi su cui si fonda la censura.
  • La deduzione relativa alla rateizzazione della pena pecuniaria deve confrontarsi con la concreta motivazione del giudice di merito e indicare specificamente perché la scansione rateale sarebbe incongrua in rapporto alle condizioni economiche e personali dell'imputato.
  • Quando il giudice di merito ha già disposto una rateizzazione entro i limiti legali e con importi contenuti, la censura difensiva deve essere particolarmente circostanziata per superare il vaglio di specificità dell'impugnazione.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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