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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27450/2026 del 21/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

La vicenda riguarda un imputato ritenuto responsabile, in primo e secondo grado, del delitto di diffamazione per avere rivolto, davanti a una terza persona, espressioni denigratorie nei confronti di un avvocato, definendolo tra l'altro "scarso", "incompetente" e "cialtrone". Con il ricorso per cassazione, proposto a firma del difensore, si deduceva un unico motivo: violazione di legge in relazione agli artt. 192 e 530 c.p.p. e 110 e 595 c.p., sostenendo che il requisito della comunicazione con più persone non sarebbe integrato perché l'unica destinataria diretta delle frasi sarebbe stata una sola interlocutrice; i coimputati poi assolti non potrebbero essere conteggiati tra le "più persone" richieste dall'art. 595 c.p. Si deduceva inoltre che la prova del fatto tipico sarebbe mancata, perché le dichiarazioni rese in dibattimento dagli altri soggetti presenti avrebbero escluso che l'imputato avesse pronunciato le espressioni offensive, smentendo la versione della persona offesa, unica fonte dell'affermazione di responsabilità.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha però escluso la rifusione delle spese in favore della parte civile, ritenendo che nel giudizio di cassazione con trattazione orale non possa disporsi tale condanna se la parte civile non è intervenuta in udienza ma ha depositato soltanto memoria e nota spese. Sul piano del merito, la Corte ha ritenuto infondata la censura sulla "comunicazione con più persone", chiarendo che tra i destinatari della comunicazione offensiva possono essere inclusi solo i ricettori dell'espressione lesiva e non anche il soggetto indicato come correo nel medesimo reato, neppure se poi prosciolto; ha invece dichiarato inammissibile la doglianza relativa al travisamento della prova, perché nei reati di competenza del giudice di pace il ricorso per cassazione contro la sentenza di appello non è consentito per vizi di motivazione, ma solo nei limiti delle lett. a), b) e c) dell'art. 606, comma 1, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 595 c.p.

    Per la configurabilità della diffamazione occorre la divulgazione dell'espressione offensiva a più persone, intese come ricettori della comunicazione lesiva diversi dall'offeso.

  • art. 192 c.p.p.

    Richiamato dalla difesa in relazione alla valutazione della prova; la Corte non entra nel merito del vizio motivazionale per i limiti del ricorso nei procedimenti davanti al giudice di pace.

  • art. 530 c.p.p.

    Richiamato dalla difesa in relazione alla prova del fatto, ma la censura è stata ritenuta inammissibile nei limiti del sindacato di legittimità.

  • art. 110 c.p.

    Richiamato dalla difesa per contestare l'asserito concorso nel reato; la Corte afferma che il coimputato non può essere conteggiato tra le "più persone" ai fini della diffamazione.

  • art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.

    Il vizio denunciato è richiamabile solo per violazione di legge sostanziale o errore di qualificazione/sussunzione, non per contestazioni di merito sulla prova.

  • art. 606, comma 2-bis, c.p.p.

    Nei reati di competenza del giudice di pace il ricorso per cassazione contro la sentenza di appello non è ammesso per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.

  • art. 39-bis D.Lgs. n. 274 del 2000

    Richiamato per delimitare i motivi di ricorso per cassazione nei procedimenti di competenza del giudice di pace.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Massime di principio

  • Ai fini della diffamazione, il requisito della comunicazione con più persone è integrato quando l'espressione offensiva sia percepibile da almeno due soggetti diversi dall'offeso, che agiscano come ricettori della comunicazione lesiva.
  • Nel computo delle "più persone" non può essere incluso il soggetto che sia stato imputato del medesimo reato in concorso con l'autore, perché la sua qualità processuale di correo non lo trasforma in destinatario della comunicazione offensiva.
  • La successiva assoluzione del coimputato non incide retroattivamente sulla struttura dell'imputazione né muta la sua posizione in quella di destinatario della comunicazione ai fini dell'art. 595 c.p.
  • Nei procedimenti di competenza del giudice di pace, il ricorso per cassazione contro la sentenza d'appello è ammesso solo per i vizi tassativi di cui all'art. 606, comma 1, lett. a), b) e c), c.p.p.; restano esclusi i motivi fondati su insufficienza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.
  • Quando la censura mira a rivalutare il contenuto delle prove o a contestare un preteso travisamento probatorio, essa è inammissibile se eccede i limiti del sindacato di legittimità consentito nel rito applicabile.
  • Nel giudizio di cassazione con trattazione orale, la condanna della parte soccombente al rimborso delle spese della parte civile non può essere disposta se la parte civile non ha partecipato alla discussione in pubblica udienza e si è limitata a depositare memoria e nota spese.

Come è indicizzato

MaterieDiffamazioneImpugnazioni
RamiDelitti contro la personaProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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