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Cassazione Civile, Ordinanza n. 40579/2021 del 17/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia trae origine da una domanda proposta dal fallimento di una società nei confronti di un'altra società in nome collettivo dinanzi al Tribunale di Siracusa; il tribunale accolse la domanda per quanto di ragione. La Corte d'appello di Catania, con sentenza del 15 dicembre 2015, dichiarò la nullità della sentenza di primo grado. La società soccombente in appello propose ricorso per cassazione articolando due motivi, ma nel testo dell'ordinanza non sono riportati i contenuti specifici di tali motivi. Nel corso del giudizio di legittimità, in data 29 giugno 2021, entrambe le parti depositarono atto di rinuncia congiunta al ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia congiunta al ricorso. Richiamando l'art. 390 c.p.c. e il principio per cui, nel giudizio di cassazione, la rinuncia produce effetti estintivi indipendentemente dall'accettazione della controparte, ha dichiarato estinto il giudizio. Ha inoltre osservato che la mancata adesione della controparte alle formalità di rinuncia è rilevante solo ai fini delle spese ex art. 391 c.p.c.; poiché nel caso concreto l'atto era stato sottoscritto congiuntamente dalle parti, la Corte non ha pronunciato sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso per cassazione deve risultare da atto sottoscritto dalla parte e dal difensore, oppure dal solo difensore munito di mandato speciale; essa è atto unilaterale recettizio e produce l'estinzione del processo senza necessità di accettazione della controparte.

  • art. 306 c.p.c.

    È richiamato in chiave comparativa: diversamente dalla rinuncia nel giudizio ordinario, nel giudizio di cassazione l'efficacia estintiva non è subordinata all'accettazione delle altre parti.

  • art. 391 c.p.c.

    La condanna alle spese non è pronunciata se alla rinuncia abbiano aderito le altre parti o i loro avvocati muniti di mandato speciale; le formalità di comunicazione/notifica servono soprattutto a consentire tale adesione ai fini delle spese.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la rinuncia al ricorso, se validamente compiuta, determina l'estinzione del processo anche senza accettazione della parte resistente.
  • La rinuncia al ricorso per cassazione è un atto unilaterale recettizio: il suo effetto estintivo discende dal perfezionamento dell'atto e dal venir meno dell'interesse a coltivare l'impugnazione.
  • Le formalità di comunicazione o notifica della rinuncia alle controparti hanno rilievo principalmente ai fini della regolazione delle spese di lite, non della validità dell'effetto estintivo.
  • Se la rinuncia è sottoscritta congiuntamente dalle parti, il giudizio va dichiarato estinto e può non farsi luogo a statuizione sulle spese.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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