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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32802/2024 del 16/12/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (parte processuale)

La controversia

La decisione riguarda un procedimento di correzione di errori materiali ai sensi degli artt. 287 e 288 c.p.c. avente ad oggetto l'ordinanza n. 2092/2024 della Corte di cassazione. La parte interessata ha chiesto la rettifica di alcune indicazioni contenute nell'intestazione e nel dispositivo dell'ordinanza: in particolare la correzione del cognome del difensore indicato in intestazione e l'integrazione del dispositivo con la formula sulla distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario. La Corte ha verificato la sussistenza dell'errore materiale solo in parte: ha ritenuto effettivamente erronea l'indicazione del cognome del difensore nell'intestazione, ma ha escluso che vi fosse errore quanto al nome del difensore, poiché il nominativo risultava dalla procura speciale prodotta agli atti; per tale parte l'istanza è stata disattesa.

La decisione

La Corte ha accolto solo parzialmente l'istanza di correzione dell'errore materiale. Ha disposto la rettifica dell'intestazione dell'ordinanza n. 2092/2024 sostituendo il cognome errato del difensore con quello corretto e ha integrato il dispositivo con la clausola di distrazione delle spese in favore dell'Avv. Pietro Caponetti, dichiaratosi antistatario. È invece rimasto fermo il resto, poiché la Corte ha ritenuto non sussistente l'errore relativo al nominativo del difensore risultante dalla procura speciale. Non vi è stato rinvio, trattandosi di provvedimento correttivo.

Norme richiamate

  • art. 287 c.p.c.

    richiamato implicitamente come base del procedimento di correzione degli errori materiali nei provvedimenti del giudice

  • art. 288 c.p.c.

    richiamato implicitamente come disciplina del procedimento di correzione dell'errore materiale e dei meri errori di scritturazione/indicazione

Massime di principio

  • Nel procedimento di correzione degli errori materiali, il giudice può rettificare solo le sviste oggettivamente riconoscibili dal testo del provvedimento e dagli atti del fascicolo, senza poter incidere sul contenuto sostanziale della decisione.
  • La correzione è ammissibile quando l'errore riguardi una mera indicazione materiale dell'atto, come il cognome del difensore o la formula di distrazione delle spese, purché l'inesattezza sia immediatamente riscontrabile.
  • Se il dato contestato risulta comunque desumibile dagli atti prodotti, la correzione non può essere accolta per quella specifica parte, perché manca un vero errore materiale nel provvedimento da emendare.

Come è indicizzato

MaterieSpese di lite
RamiProcesso civile
IstitutiNullitàOnere della prova

Testo integrale

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