Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35626/2026 del 08/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputate)

La controversia

Le ricorrenti erano state condannate dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per il reato di cui all’art. 44, comma 1, lett. b), del d.P.R. 380/2001, per avere proseguito senza titolo opere di ampliamento di un immobile, con redistribuzione degli ambienti e realizzazione di impianti tecnologici. La Corte d’appello di Napoli, con sentenza indicata nel testo come del 14/12/1921, riformava la decisione dichiarando non doversi procedere per intervenuta prescrizione, ma confermava l’ordine di demolizione. Le ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per la conferma dell’ordine di demolizione nonostante la prescrizione; 2) motivazione apparente o mancante a sostegno dell’ordine; 3) violazione processuale per omessa risposta ai motivi d’appello, concernenti la posizione di una ricorrente, ritenuta estranea al reato, la sanabilità delle opere e la legittimità e proporzionalità della demolizione rispetto alla parte legittima dell’immobile.

La decisione

La Cassazione ha accolto il terzo motivo, ritenendo fondato il rilievo che la decisione predibattimentale dichiarativa della prescrizione era stata adottata senza contraddittorio e senza esaminare le questioni sottoposte con l’appello. Ha richiamato il diritto dell’imputato a interloquire, anche per poter rinunciare alla prescrizione o chiedere una formula assolutoria più favorevole. Gli altri motivi sono stati assorbiti. La sentenza è stata annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d’appello di Napoli.

Norme richiamate

  • art. 44, comma 1, lett. b), d.P.R. 380/2001

    per avere proseguito senza titolo opere di ampliamento di un originario immobile, con nuova redistribuzione degli ambienti e creazione di impianti tecnologici

    La disposizione individua il reato edilizio per il quale le imputate erano state condannate in primo grado; la decisione di legittimità non sviluppa ulteriori profili interpretativi della fattispecie.

Massime di principio

  • La sentenza d’appello che dichiara la prescrizione in fase predibattimentale senza instaurare il contraddittorio è ricorribile dall’imputato, poiché la modalità decisoria gli preclude la possibilità di interloquire.
  • Anche quando il reato è prescritto, il giudice d’appello deve deliberare previo contraddittorio: l’imputato deve poter manifestare la volontà di rinunciare alla prescrizione o l’interesse a ottenere un’assoluzione con formula più ampiamente liberatoria.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAbuso edilizio
RamiProcesso penaleReati edilizi
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.