Cassazione Penale, Ordinanza n. 11910/2025 del 25/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata è una decisione di applicazione della pena su richiesta delle parti emessa dal giudice per le indagini preliminari di un tribunale per il delitto di cui all'art. 493-ter c.p. La difesa ha proposto ricorso per cassazione deducendo, da un lato, la violazione dell'art. 129 c.p.p. sostenendo che si sarebbe verificata una ipotesi di reato impossibile, perché non era stata prelevata alcuna somma dal bancomat per indisponibilità di provvista; dall'altro, la violazione dell'art. 545-bis c.p.p., assumendo che il giudice avrebbe dovuto avvertire l'imputata della astratta sostituibilità della pena detentiva con sanzioni sostitutive, applicabili anche d'ufficio.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che, nel caso di sentenza di patteggiamento, il ricorso per cassazione è ammesso solo per i motivi tassativamente indicati dall'art. 448-bis, comma 2-bis, c.p.p.; il primo motivo, relativo al preteso reato impossibile e alla violazione dell'art. 129 c.p.p., non rientra in tali ipotesi. Anche il secondo motivo è stato ritenuto estraneo ai motivi deducibili, perché l'obbligo di avviso sulle sanzioni sostitutive previsto dall'art. 545-bis c.p.p. riguarda il giudizio ordinario e, comunque, la nuova formulazione della norma non prevede più tale avviso. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile de plano ex art. 610, comma 5-bis, c.p.p., con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiesto il patteggiamento, nel quale la sentenza impugnata è stata resa
art. 448-bis, comma 2-bis, c.p.p.
Il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza
nei giudizi conclusi con patteggiamento i motivi di ricorso sono tassativi e limitati ai casi espressamente previsti
la dedotta ipotesi di reato impossibile e di insussistenza del fatto non è stata ritenuta deducibile nel perimetro dei motivi di ricorso consentiti contro la sentenza di patteggiamento
il giudice, se ricorrono le condizioni per sostituire la pena detentiva…ne dà avviso alle parti
l'avviso sulle sanzioni sostitutive non si applica al patteggiamento; inoltre la nuova formulazione della norma non prevede più tale avviso
consente la declaratoria de plano di inammissibilità del ricorso nei casi previsti
la declaratoria di inammissibilità comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e, in presenza di colpa, a una somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammesso solo per i motivi tassativamente previsti dalla legge; ogni doglianza estranea a tale catalogo è inammissibile.
- La deduzione di un preteso reato impossibile o dell'assenza di consumazione del fatto non è, di regola, scrutinabile in sede di legittimità avverso il patteggiamento se non si traduce in uno dei motivi tipizzati dall'art. 448-bis, comma 2-bis, c.p.p.
- L'obbligo di avviso circa la possibilità di sostituire la pena detentiva con sanzioni sostitutive, previsto per il giudizio ordinario, non opera nel procedimento definito con patteggiamento.
- Quando il ricorso è proposto fuori dai limiti legali di ammissibilità, la Corte può dichiararlo de plano inammissibile e applicare le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p.
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