Sentenza n. 2070/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sez. V stralcio, 28 novembre 2024, n. 21394, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego della richiesta di verifica e certificazione n. RVC0337045078917R053 relativa a dieci impianti fotovoltaici, fondato sulla mancata dimostrazione del rispetto delle regole sulla cumulabilità degli incentivi
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore economico)
Prevale il privato
La controversia
La società appellante ha impugnato la sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro il diniego del GSE e la domanda risarcitoria. In primo grado e in appello ha dedotto il difetto di istruttoria e di motivazione, sostenendo che il GSE non avesse valutato correttamente la documentazione prodotta. In particolare, la società aveva inizialmente indicato, nella scheda di rendicontazione, la percezione di ulteriori contributi per sette dei dieci impianti, ma, nelle osservazioni al preavviso di rigetto, aveva prodotto una scheda rettificata, qualificando l’indicazione originaria come mero errore materiale, nonché dichiarazioni sostitutive volte ad attestare la mancata richiesta di altri incentivi statali. Il provvedimento finale, tuttavia, non menzionava né esaminava la scheda rettificata e continuava a fondare il diniego esclusivamente sulla dichiarazione contenuta nella scheda originaria. È stata inoltre riproposta la domanda risarcitoria per i danni derivanti dal ritardo nella definizione della richiesta di certificazione.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha ritenuto procedibile il giudizio, precisando che il successivo provvedimento del GSE, non impugnato, era meramente confermativo e non derivava da una nuova istruttoria o da una nuova valutazione della richiesta. Nel merito, ha accolto il motivo d’appello relativo all’omessa considerazione della scheda di rendicontazione rettificata e della documentazione depositata nelle osservazioni al preavviso di rigetto. Il diniego era viziato da difetto di istruttoria e di motivazione, poiché l’amministrazione aveva ignorato una modifica documentale rilevante, senza spiegare le ragioni per cui continuava a basarsi sulla dichiarazione originaria. Il TAR non aveva esaminato tale censura, sicché la sentenza è stata riformata in parte e il diniego è stato annullato, con salvezza degli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione e necessità di riedizione del potere ad esito libero. La domanda risarcitoria è stata respinta: l’annullamento non dimostrava che la condotta del GSE avrebbe condotto all’accoglimento della richiesta entro un termine più breve e la società non aveva allegato né provato uno specifico pregiudizio economico derivante dal ritardo. Le spese del doppio grado sono state compensate per reciproca soccombenza.
Norme richiamate
DM 11 gennaio 2017
Il GSE ha richiamato il decreto quale disciplina normativa di conformità del progetto di efficientamento energetico.
art. 10 DM 28 dicembre 2012
La disposizione è stata richiamata dal GSE in relazione alla verifica della cumulabilità degli interventi e alla necessità di documentare la tipologia, l’ente erogatore e gli estremi di eventuali ulteriori contributi.
La domanda risarcitoria è stata respinta perché non risultavano provati né un pregiudizio economico specifico né la certezza che il corretto esercizio del potere avrebbe condotto all’accoglimento della richiesta in tempi più brevi.
Massime di principio
- L’amministrazione, nel definire un’istanza dopo il preavviso di rigetto, deve esaminare anche la documentazione e le osservazioni tempestivamente prodotte dall’interessato; l’omessa considerazione di un documento potenzialmente decisivo integra difetto di istruttoria e di motivazione.
- Un provvedimento di diniego è illegittimo quando fonda la decisione su una dichiarazione originaria senza confrontarsi con una successiva rettifica documentale presentata nel procedimento e senza spiegare perché la rettifica non sia idonea a superare il rilievo ostativo.
- L’annullamento di un diniego per vizi istruttori e motivazionali comporta, di regola, la riedizione del potere amministrativo, senza predeterminare l’esito finale del procedimento.
- La domanda risarcitoria per il ritardo non può essere accolta sulla sola base dell’annullamento del provvedimento: occorre allegare e provare uno specifico danno economico causalmente riconducibile al ritardo e non è sufficiente presumere che il corretto esercizio del potere avrebbe condotto all’accoglimento dell’istanza entro un termine più breve.
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