Cassazione Penale, Ordinanza n. 29139/2025 del 06/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. Il provvedimento non riforma nel merito la sentenza impugnata e si arresta sul rilievo dell'inammissibilità dei motivi dedotti.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza di appello. Dal testo emerge che il primo motivo riguardava una questione di legittimità costituzionale dell'art. 593, comma 3, c.p.p., nella parte in cui rende inappellabili le sentenze di condanna alla sola ammenda o al lavoro di pubblica utilità e le sentenze di proscioglimento relative a reati puniti con pena pecuniaria o alternativa. Il secondo motivo lamentava la mancata conversione del mezzo di impugnazione, sostenendo in sostanza che l'atto proposto in appello avrebbe dovuto essere riqualificato. La Corte ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili: il primo perché la questione di costituzionalità era già stata ritenuta manifestamente infondata; il secondo perché in appello erano state dedotte solo richieste di riduzione della pena, senza specifici vizi di motivazione o violazioni di legge, sicché il mezzo di impugnazione doveva considerarsi quello prescelto e non convertibile in cassazione.
Norme richiamate
inappellabilità delle sentenze di condanna alla sola pena dell'ammenda o a quella del lavoro di pubblica utilità e delle sentenze di proscioglimento relative a reati puniti con pena pecuniaria o con pena alternativa
La previsione è ritenuta compatibile con la Costituzione e la questione di legittimità costituzionale è considerata manifestamente infondata.
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende
L'inammissibilità del ricorso comporta ex lege la condanna alle spese e al versamento di una somma alla cassa delle ammende.
Massime di principio
- La questione di legittimità costituzionale dell'art. 593, comma 3, c.p.p. in tema di inappellabilità delle sentenze concernenti reati puniti con pena pecuniaria o alternativa può essere dichiarata manifestamente infondata quando sia già stata negata rilevanza alla censura in giurisprudenza di legittimità.
- In cassazione non è consentito trasformare un appello che abbia richiesto soltanto una riduzione della pena, senza dedurre specifici vizi di motivazione o violazioni di legge, in un diverso mezzo di impugnazione: rileva il contenuto effettivo delle doglianze originariamente proposte.
- Quando il ricorso è inammissibile, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, determinata equitativamente dal giudice.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 6 ago 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 28919/2025 del 06/08/2025
- ordinanza_penale · 6 ago 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 28920/2025 del 06/08/2025
- ordinanza_penale · 6 ago 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 28921/2025 del 06/08/2025
- ordinanza_penale · 6 ago 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 28922/2025 del 06/08/2025
- ordinanza_penale · 6 ago 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 28923/2025 del 06/08/2025
- ordinanza_penale · 6 ago 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 28924/2025 del 06/08/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →