Cassazione Civile, Ordinanza n. 34504/2023 del 11/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parte privata)
La controversia
La lite nasce in ambito agrario. Il ricorrente aveva promosso in primo grado un'azione qualificata come opposizione agli atti esecutivi; il Tribunale aveva rigettato l'opposizione formale. Il soccombente aveva quindi proposto appello, ma la Corte d'appello aveva rigettato l'impugnazione. In cassazione il ricorrente ha censurato la decisione per violazione e falsa applicazione degli artt. 474 e 615 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente ritenuto esistente un titolo esecutivo per il rilascio in favore della controparte, individuandolo in una precedente sentenza di primo grado. La Corte di cassazione ha però rilevato, in via pregiudiziale e secondo la ragione più liquida, che il mezzo di impugnazione corretto contro la sentenza resa sull'opposizione agli atti esecutivi non era l'appello, bensì il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost.; poiché era stato proposto appello, questo era inammissibile come impugnazione di merito. La Corte ha quindi cassato senza rinvio la sentenza impugnata e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese di appello e di legittimità.
La decisione
La Corte ha ritenuto assorbita la censura di merito sul titolo esecutivo e ha deciso la causa per l'erronea scelta del mezzo di impugnazione. Ha affermato che le sentenze rese sulle opposizioni agli atti esecutivi non sono appellabili, ma sono impugnabili solo con ricorso straordinario per cassazione. Poiché nel caso concreto era stato proposto appello avverso la sentenza di primo grado, la sentenza della Corte d'appello è stata cassata senza rinvio, in quanto resa all'esito di una impugnazione di merito non consentita. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di appello e di legittimità. Non è stata pronunciata la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato dal ricorrente a sostegno della censura sull'esistenza del titolo esecutivo per il rilascio, ma la Corte non entra nel merito della relativa violazione poiché assorbe la questione per l'errore nel mezzo di impugnazione
richiamato dal ricorrente quale norma asseritamente mal applicata in tema di opposizione all'esecuzione; la Corte non esamina nel merito il motivo
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
indicato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge
interpretato in senso costituzionalmente orientato nel senso che le sentenze rese sulle opposizioni agli atti esecutivi non sono appellabili e sono impugnabili solo con ricorso straordinario per cassazione
art. 111 Cost.
utilizzato come fondamento del ricorso straordinario per cassazione avverso le sentenze rese sulle opposizioni agli atti esecutivi
richiamato per il termine di deposito della motivazione
non citato espressamente; nessuna
Sez. U n. 4315 del 20/02/2020
richiamata per escludere il raddoppio del contributo unificato in caso di cassazione senza rinvio
Cass. n. 9868 del 15/04/2021
richiamata a sostegno dell'interpretazione dell'art. 618 c.p.c. in ordine all'impugnabilità delle sentenze rese sulle opposizioni agli atti esecutivi
Cass. n. 26294 del 14/12/2007
richiamata nello stesso senso sulla non appellabilità delle sentenze in tema di opposizioni agli atti esecutivi
Cass. n. 25170 del 11/10/2018
richiamata per affermare che l'erronea scelta del mezzo di impugnazione preclude l'esame di ulteriori questioni di merito
Cass. n. 22330/23
richiamata come precedente sovrapponibile, ma non esaminata per l'assorbimento derivante dall'errore nel mezzo di impugnazione
Massime di principio
- Le sentenze rese sulle opposizioni agli atti esecutivi non sono appellabili: il mezzo di impugnazione esperibile è il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost.
- L'erronea proposizione dell'appello contro una sentenza non appellabile comporta la cassazione senza rinvio della decisione resa sull'impugnazione inammissibile come mezzo di merito.
- Quando la definizione della controversia dipende in via pregiudiziale dalla corretta individuazione del mezzo di impugnazione, il giudice di legittimità può decidere sulla base della ragione più liquida senza affrontare i motivi di merito.
- L'erronea scelta del mezzo di impugnazione preclude l'esame di ulteriori questioni sostanziali o processuali, anche se potenzialmente rilevanti nel merito.
- Nel caso di cassazione senza rinvio per impugnazione non consentita, il soccombente va condannato alle spese dei gradi di merito e di legittimità, mentre non opera il raddoppio del contributo unificato tipico del rigetto o dell'inammissibilità dell'impugnazione.
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