Cassazione Civile, Ordinanza n. 27348/2023 del 26/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia non riguarda il merito della lite originaria, ma la correzione di un errore materiale contenuto nell'ordinanza di Cassazione n. 33350/2021. In quella decisione era stato respinto il ricorso proposto da due parti private contro la sentenza della Corte d'appello di Torino, ma nel dispositivo non era stata inserita la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, pur essendo nella motivazione espressa l'affermazione che "le spese del giudizio seguono la soccombenza". La banca controricorrente ha chiesto che si provvedesse alla correzione ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c., instaurando il contraddittorio anche nei confronti degli originari ricorrenti. Il ricorso/camera di consiglio verte quindi sulla verifica se l'omissione della statuizione sulle spese fosse una mera svista materiale emendabile, desumibile dal contrasto solo apparente tra motivazione e dispositivo, oppure un errore non correggibile con tale procedura.
La decisione
La Corte ha accolto la richiesta di correzione dell'errore materiale. Ha rilevato che la motivazione dell'ordinanza n. 33350/2021 conteneva chiaramente la volontà di porre le spese a carico della parte soccombente, mentre il dispositivo aveva omesso la relativa condanna. Ritenendo l'omissione riconducibile a mera dimenticanza dell'estensore e dunque emendabile con il procedimento di correzione, la Corte ha disposto che nel dispositivo dell'ordinanza precedente si debba intendere inserita la condanna della parte ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 7.500,00 per compensi, oltre spese forfettarie del 15%, esborsi di euro 200,00 e accessori di legge.
Norme richiamate
La disposizione è richiamata come base del potere correttivo officioso della Corte di Cassazione in presenza di errore materiale, previa instaurazione del contraddittorio con le parti interessate.
È citato come testo che ha modificato l'art. 391-bis c.p.c.
È citata come legge di conversione del d.l. n. 168/2016.
Non è espressamente citato nel testo, ma la decisione richiama il principio secondo cui la volontà decisoria può desumersi dalla motivazione ai fini della correzione dell'omissione nel dispositivo.
Massime di principio
- La procedura di correzione dell'errore materiale è esperibile quando l'omissione nel dispositivo delle spese processuali dipenda da una mera svista dell'estensore e la volontà del giudice di statuire sulle spese sia chiaramente desumibile dalla motivazione.
- La correzione è ammissibile se non vi è un contrasto sostanziale tra motivazione e dispositivo, ma solo la mancata trascrizione nel dispositivo di una statuizione già inequivocamente manifestata nella motivazione.
- Ai fini dell'emenda dell'errore materiale, l'effettiva riconducibilità dell'omissione a errore materiale va verificata guardando al contenuto complessivo del provvedimento, in particolare alla motivazione.
- Quando il ricorso è rigettato, le spese seguono la soccombenza e la loro omissione nel dispositivo può essere sanata mediante il procedimento correttivo, se la motivazione renda certa la volontà di condanna.
- La correzione dell'errore materiale può essere disposta anche d'ufficio dalla Corte, una volta instaurato il contraddittorio con le parti interessate.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 26 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 27321/2023 del 26/09/2023
- ordinanza_civile · 26 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 27323/2023 del 26/09/2023
- ordinanza_civile · 26 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 27326/2023 del 26/09/2023
- ordinanza_civile · 26 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 27328/2023 del 26/09/2023
- ordinanza_civile · 26 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 27329/2023 del 26/09/2023
- ordinanza_civile · 26 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 27330/2023 del 26/09/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →