Cassazione Penale, Ordinanza n. 06607/2026 del 18/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per furto aggravato. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione sostenendo che l'attribuzione del fatto a suo carico fosse errata, ma la censura si è tradotta in una ricostruzione alternativa dei fatti e nella diversa lettura delle risultanze probatorie, senza allegare un vero travisamento della prova. Con il secondo motivo ha contestato il giudizio di bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti, chiedendo in sostanza una valutazione di merito più favorevole; la sentenza impugnata, però, aveva motivato in modo congruo e logico la conferma dell'equivalenza, valorizzando la gravità del fatto, l'entità del danno e la personalità negativa dell'imputato desunta dai precedenti. Con il terzo motivo ha infine censurato la commisurazione della pena, sostenendo in modo generico che il riconoscimento delle attenuanti generiche impedisse di considerare i precedenti penali nella determinazione della pena; la doglianza è stata ritenuta priva di specificità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i primi due motivi fossero in realtà diretti a ottenere una rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità, e che il terzo fosse generico e privo di specificità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ravvisando profili di colpa per l'evidente inammissibilità dell'impugnazione.
Norme richiamate
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, quando vi siano profili di colpa nell'impugnazione, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Richiamato solo indirettamente dal tema della valutazione della prova, senza che la Corte sviluppi una specifica applicazione nella decisione.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la denuncia di violazione di legge o vizio di motivazione in una mera richiesta di nuova valutazione del merito e delle prove, salvo che sia specificamente dedotto un travisamento della prova nei limiti ammessi.
- La censura sul giudizio di bilanciamento delle circostanze non può risolversi in una sollecitazione a sostituire alla motivazione congrua e logica della sentenza impugnata una diversa valutazione più favorevole all'imputato.
- Il motivo che contesta la commisurazione della pena deve essere specifico e confrontarsi con la motivazione del giudice di merito; è generico se si limita ad affermazioni apodittiche o a richiami astratti di principi giurisprudenziali.
- I precedenti penali dell'imputato possono essere valorizzati nella determinazione del trattamento sanzionatorio e nel giudizio sulla personalità, ove il giudice dia adeguata motivazione e la censura non investa specificamente tali profili.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione determina la condanna alle spese processuali e, in presenza di colpa nell'impugnazione, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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