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Cassazione Penale, Ordinanza n. 17963/2026 del 19/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ravvisando profili di colpa nell'irritualità dell'impugnazione. È stato quindi confermato il rigetto dell'istanza di riconoscimento della continuazione disposto dal giudice dell'esecuzione.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

Il ricorrente aveva chiesto al Tribunale, in funzione di giudice dell'esecuzione, il riconoscimento della continuazione ex art. 671 c.p.p. tra reati già separatamente giudicati in sede di cognizione. Il giudice dell'esecuzione aveva rigettato l'istanza ritenendo insussistente l'unicità del disegno criminoso, valorizzando la distanza temporale tra i fatti e l'assenza di ulteriori elementi positivi. Con un unico motivo di ricorso, la difesa ha censurato la motivazione sostenendo che: la distanza temporale tra i fatti non sarebbe, da sola, sufficiente a escludere la continuazione; il giudice avrebbe confuso il concetto di abitualità con quello di continuazione; avrebbe infine applicato in modo errato i principi sull'onere di allegazione. La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato, rilevando che il giudice di merito si era conformato alla giurisprudenza consolidata secondo cui, quando i reati sono commessi a distanza temporale l'uno dall'altro, deve presumersi, salvo prova contraria, che i successivi fatti non fossero stati specificamente progettati al momento del primo; nel caso concreto, la distanza di mesi o anni e la mancanza di elementi positivi rendevano plausibile l'esclusione di un programma delittuoso unitario e temporalmente definito. La Corte ha inoltre precisato che il principio per cui il condannato ha solo un interesse ad allegare elementi sintomatici della continuazione non esonera dall'esigenza che tali elementi siano effettivamente indicativi di una preventiva programmazione unitaria, mentre nel caso in esame non era stato allegato alcun elemento utile, e i dati evocati dalla difesa erano considerati neutri e compatibili anche con una mera inclinazione a delinquere.

Norme richiamate

  • art. 671 c.p.p.

    Disciplina il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva; nel caso concreto l'istanza è stata rigettata per insussistenza dell'unicità del disegno criminoso.

  • art. 611 c.p.p.

    Norma procedurale implicitamente richiamata dal tipo di decisione camerale resa dalla Corte; il testo non ne esplicita il contenuto.

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    Richiamata per giustificare la condanna del ricorrente al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende in presenza di colpa nell'impugnazione inammissibile.

Massime di principio

  • Nel valutare la continuazione in executivis, la distanza temporale significativa tra i reati costituisce un indice fortemente contrario all'unicità del disegno criminoso, salvo che siano offerti elementi concreti di segno opposto.
  • Quando i fatti sono commessi a mesi o anni di distanza, può presumersi che i successivi reati non fossero stati specificamente progettati al momento del primo fatto, con conseguente esclusione della continuazione se mancano elementi positivi di prova.
  • L'interessato alla continuazione ha l'onere di allegare elementi specifici sintomatici di una preventiva programmazione unitaria; tuttavia, il giudice non può valorizzare negativamente la mera mancata allegazione, ma può rigettare la domanda se gli elementi indicati sono assenti o comunque neutrali.
  • Elementi come prossimità spazio-temporale e identità del bene giuridico leso non sono, da soli, decisivi per la continuazione, potendo essere compatibili anche con una mera inclinazione a delinquere e non con un programma criminoso unitario.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a contrapporre censure generiche a una motivazione logica, coerente e conforme a giurisprudenza consolidata, senza confrontarsi specificamente con le rationes decidendi della decisione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieImplicazioni
RamiProcesso penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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