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Sentenza

Sentenza n. 15018/2026 - Roma, Sezione 4Q

per l'annullamento, previa sospensione, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: 1)degli esiti delle prove preselettive aventi ad oggetto “Concorso ordinario per titoli ed esami finalizzato al reclutamento dei Dirigenti scolastici nei ruoli regionali presso le istituzioni scolastiche statali di cui al Decreto Ministeriale n.194 del 13 ottobre 2022 – Sicilia”, resi noti in data 23/05/2024, a firma del Ministero dell’Istruzione e del Merito, nella parte in cui escludono gli odierni ricorrenti dall’accesso alle successive prove scritte; 2)degli esiti delle prove preselettive aventi ad oggetto “Concorso per titoli ed esami per il reclutamento dei Dirigenti scolastici nei ruoli regionali presso le istituzioni scolastiche statali di cui al D.D.G. 18 dicembre 2023 n. 2788. Esiti prova preselettiva”, resi noti con l’avviso n. 21305 del 27/05/2024, a firma del Ministero dell’Istruzione e del Merito, USR Sicilia, nella parte in cui escludono gli odierni ricorrenti dall’accesso alle successive prove scritte e con il quale viene comunicata la soglia di sufficienza; 3)nonché dell’avviso n. 22505 del 04/0672024 con il quale si comunica la possibilità di accedere alla piattaforma online per visualizzare la prova preselettiva; 4) nonché dell’avviso n. 22506 del 04/06/2024 a firma del Ministero dell’Istruzione e del Merito, USR Sicilia, con il quale viene pubblicato l’elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova scritta a seguito del superamento delle prove preselettive con esclusione dei ricorrenti; 5)nonché dei predetti esiti nella parte in cui riconoscono ai ricorrenti il punteggio insufficiente ai fini dell’accesso alla successiva prova scritta; 6) nonché delle modalità di svolgimento della prova preselettiva, svoltasi in data 23/05/2024 per le ragioni individuate successivamente in punto di diritto. 7) nonché di tutti i verbali, gli atti ed i provvedimenti di valutazione e di svolgimento della prova preselettiva, nella parte in cui riconoscono illegittimamente come insufficiente il punteggio conseguito dai ricorrenti; 8) nonché ove occorra dell’avviso prot. n. 0100797 avente data 3 luglio 2024 a firma del Ministero dell’Istruzione e del Merito nella parte in cui prevede le sessioni suppletiva del Concorso di cui al prot. n. 2788 del 18.12.2023; 9) nonché di ogni altro ed eventuale avviso di svolgimento delle prove suppletive se intese in senso escludente per gli odierni ricorrenti e di ogni altro atto o avviso di esclusione delle parti istanti a seguito del mancato superamento della prova scritta. 10) di tutti gli altri atti presupposti, consequenziali e/o connessi in via gradata e pertanto: 11) il bando di concorso di cui al prot. n. 2788/2023, a firma del Ministero dell’Istruzione e del Merito, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per il Personale scolastico, ed avente ad oggetto “Concorso per titoli ed esami per il reclutamento di dirigenti scolastici nei ruoli regionali presso le istituzioni scolastiche statali”, ivi comprese tutte le tabelle e gli allegati, nella parte in cui è prevista la soglia di sufficienza diversa da regione in regione in base al numero dei partecipanti, nonché laddove non considera sufficiente il punteggio degli odierni ricorrenti ed omette di rendere nota la banca data da cui sono stati individuati i quiz oggetto della prova preselettiva, nonché per le altre ragioni articolate in via gradata nei successivi motivi di diritto. 12) dei quiz somministrati in data 23/05/2024 e della rispettiva banca dati ai fini dello svolgimento della prova preselettiva del concorso ad oggetto; 13) nonché, ove occorra, degli ulteriori atti presupposti, in particolare: del regolamento n. 194/2022, a firma del Ministero dell’Istruzione di concerto con il Ministero per la Pubblica Amministrazione e il Ministero dell’Economia e delle Finanze, avente ad oggetto “Regolamento concernente la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l’accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, ai sensi dell’articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, ivi compresi gli allegati e le rispettive tabelle; 14) nonché degli atti di formazione del Comitato tecnico-scientifico, ivi compresa l’eventuale vidimazione e somministrazione nonché formulazione dei quiz concernenti la prova preselettiva; 15) di tutti gli atti concernenti il procedimento di formazione, somministrazione e convalida dei quiz. 16) degli eventuali atti, dal protocollo sconosciuto, di insediamento, riunione e deliberazione del Comitato tecnico scientifico nei limiti dell’interesse; 17)di ogni eventuale decisione e valutazione, dal protocollo sconosciuto, della Commissione esaminatrice; 18)di tutti i quiz formulati per la prova preselettiva ivi compresi quelli somministrati alle parti istanti ed ivi compresa la banca dati dei quiz. 19)dell’avviso n. 62313/2024, a firma del MIM, pubblicato sul sito istituzionale, ed avente ad oggetto il calendario “Concorso per titolo ed esami per il reclutamento di dirigenti scolastici nei ruoli regionali presso le istituzioni scolastiche statali-ai sensi del DM n. 13 ottobre 2022 n. 194 calendario prova preselettiva”. 20) delle istruzioni dei candidati per lo svolgimento della prova preselettiva e se intese in senso lesivo; 21) dell’avviso n. 5914/2024, a firma del MIM, pubblicato sul sito istituzionale, ed avente ad oggetto la costituzione delle Commissioni giudicatrici. 23) nonché di ogni eventuale rettifica degli esiti, della Commissione, del Comitato tecnico scientifico ed anche dei quiz, ove esistenti e dal protocollo non conosciuto, e se intesi in senso lesivo; 24) di qualunque atto o delibera o provvedimento anche non conosciuto che abbia disposto l’incarico a soggetti esterni, ivi compreso il Cineca, per la formulazione dei quiz da somministrare ai candidati; ed ove occorra, se lesivo e rilevante, la comunicazione, dal protocollo sconosciuto, tramite cui il Ministero ha comunicato la consegna dei test preselettivi da parte del Cineca. 25) nonché dei dati rilevati a mezzo del sistema informativo del Ministero dell’istruzione e del merito, in ordine al numero dei posti da mettere a concorso; 26) nonché ove occorra di tutti gli avvisi concernenti lo svolgimento delle prove anche scritte, se intesi in senso lesivo per le parti ricorrenti, ivi compresi i provvedimenti ed i verbali di formazione e valutazione della Commissione e del Comitato; 27) di ogni altro avviso riferito alla procedura ad oggetto, anche non conosciuto, se inteso in senso escludente; nonché di ogni eventuale altro atto, esito o provvedimento di esclusione anche redatto in formato digitale ed informatico nella parte in cui è prevista l’esclusione della ricorrente dalle prove scritte in ragione del punteggio conseguito. 28) degli elenchi di abbinamento dei candidati in riferimento alla sede di svolgimento delle prove preselettive e scritte; 29) della batteria di quiz e della banca dati, ivi compresi i Quadri di riferimento pubblicati per lo svolgimento della prova preselettiva. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dai ricorrenti l’ 11\12\2024: 1.del calendario delle prove scritte, di cui al prot. n. 155157 del 02/10/2024, a firma del Ministero dell’Istruzione e del Merito, pubblicato sul sito istituzionale del MIM, nonché sul portale inPA, nella parte in cui sono state indette le prove scritte, per la data del 30/10/2024, del Concorso ordinario per dirigenti scolastici, con ingiusta esclusione degli odierni ricorrenti; 2.nonché delle istruzioni per i candidati in riferimento alla predetta prova scritta, a firma del Ministero dell’Istruzione e del Merito, pubblicate in data 02/10/2024 sul sito istituzionale del MIM, nonché sul portale inPA; 3.nonché ove occorra dei quadri di riferimento per la prova scritta, a firma del Ministero dell’Istruzione e del Merito, pubblicati in data 02/10/2024 sul sito istituzionale del MIM, nonché sul portale inPA; 4.nonché di tutti i verbali, le griglie, ed i provvedimenti tramite cui sono state definite le votazioni per il superamento delle prove scritte, nella parte in cui escludono gli odierni ricorrenti; 5.nonché ove occorra degli elaborati e delle tracce assegnate alle prove scritte nella parte in cui escludono gli odierni ricorrenti; 6.degli avvisi pubblicati dagli uffici scolastici e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito in riferimento allo svolgimento della prova scritta, nella parte in cui escludono i ricorrenti; 7.degli avvisi tramite cui sono state estratte le lettere delle successive prove orali, nonché sono state indicate le sedi e le modalità organizzative per lo svolgimento della prova scritta del Concorso ordinario per dirigenti scolastici; 8. nonché ove esistenti dei candidati che hanno superato la prova scritta e sono stati ammessi agli orali e dei relativi decreti di approvazione; 9. nonché di ogni eventuale rettifica, anche dal protocollo non conosciuto, in riferimento alle modalità di svolgimento della prova scritta ivi compresi i relativi esiti, se intesi in senso escludente per gli istanti; 10. nonché di ogni altro atto presupposto consequenziale e connesso, ivi compresi, in quanto atti endoprocedimentali, il novero dei candidati che hanno sostenuto la gravata prova scritta, nella parte in cui non sono compresi gli odierni istanti. 11. nonché dell’avviso adottato dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia per l’individuazione dell’abbinamento candidati/aule, e in particolare della nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia prot. n. 47869 del 11.10.2024; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dai ricorrenti il 2\4\2025: 1) degli elenchi dei candidati che hanno superato la prova scritta del Concorso ordinario per Dirigenti Scolastici per la regione Sicilia, come pubblicati sul sito istituzionale dell’USR Sicilia, nonché dei relativi allegati, ivi compresi il relativo decreto di approvazione, nella parte in cui escludono i ricorrenti dall’accesso alle successive prove orali, pubblicati con decreto n. 3257 del 21/01/2025, a firma dell’USR Sicilia, nonché di ogni eventuale rettifica; 2) nonché del decreto n. 3358 del 21/01/2025, a firma dell’USR Sicilia, con il quale veniva rettificato l’orario di inizio della prova orale; 3) nonché dell’avviso prot. n. 9740 del 24/02/2025, a firma dell’USR Sicilia, con il quale venivano pubblicati gli esiti della prova orale per i candidati che hanno sostenuto l’orale in data 24/02/2025; 4) nonché dell’avviso prot. n. 9985 del 25/02/2025, a firma dell’USR Sicilia, con il quale venivano pubblicati gli esiti della prova orale per i candidati che hanno sostenuto l’orale in data 25/02/2025; 5)nonché dell’avviso prot. n. 10221 del 26/02/2025, a firma dell’USR Sicilia, con il quale venivano pubblicati gli esiti della prova orale per i candidati che hanno sostenuto l’orale in data 26/02/2025; 6)nonché dell’avviso prot. n. 10448 del 27/02/2025, a firma dell’USR Sicilia, con il quale venivano pubblicati gli esiti della prova orale per i candidati che hanno sostenuto l’orale in data 27/02/2025; 7) nonché dell’avviso prot. n. 10452 del 27/02/2025, a firma dell’USR Sicilia, con il quale veniva richiesta la documentazione titoli; 8) delle convocazioni dei candidati alla prova orale nella regione di interesse, ivi compresi i relativi allegati, in relazione al predetto concorso, ove non sono contemplati gli odierni ricorrenti; 9)nonché di ogni altro avviso di convocazione dei candidati alla prova orale, anche dal protocollo non conosciuto, se intesi in senso lesivo nei confronti dei ricorrenti, ivi compreso ogni decreto di rettifica; 10)nonché degli elenchi dei candidati che hanno superato la prova orale ove esistente anche da protocollo non conosciuto, nella parte in cui escludono gli odierni ricorrenti. 11) nonché degli atti presupposti tra cui i quadri di riferimento per la prova orale, a firma del Ministero dell’Istruzione e del Merito, prot. n. 215036/2024, ove intesi in senso escludente; 12) nonché dell’integrazione ai quadri di riferimento per la prova orale, a firma del Ministero dell’Istruzione e del Merito, prot. n. 15551/2025, se intesi in senso escludente; 13) nonché di ogni atto di rettifica e nomina della Commissione giudicatrice; 14) nonché di tutti i verbali di valutazione delle prove scritte, degli esiti dei ricorrenti a seguito delle gravate prove scritte, delle tracce assegnate, delle votazioni e valutazioni attribuite alle parti istanti, delle relative griglie di valutazione, dei quadri della prova scritta, e di ogni altro atto di formazione dei gravati provvedimenti nella parte in cui esclude gli odierni ricorrenti; 15) nonché di ogni altro atto eventualmente scaturito dall’istanza di accesso e consegnate alle parti ricorrenti; 16) delle tracce assegnate ai ricorrenti e della relativa valutazione durante la prova scritta; 17) nonché delle griglie di valutazione e dei quadri di riferimento per la prova scritta, ove intesi in senso escludenti; 18) nonché di tutti i verbali, gli atti ed i provvedimenti di valutazione e di svolgimento della prova scritta, nella parte in cui riconoscono illegittimamente come insufficiente il punteggio conseguito dai ricorrenti; 19) nonché ove occorra di ogni provvedimento con il quale è comunicata la sede presso cui si terranno le prove orali, con esclusione dei ricorrenti; 20) nonché di ogni altro ed eventuale avviso di svolgimento delle prove scritte e orali se intesi in senso escludente per le odierne parti ricorrenti e di ogni altro atto o avviso di esclusione a seguito del mancato superamento della prova scritta. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dai ricorrenti il 9\7\2025: Per l’annullamento e/o nullità 1) delle graduatorie di merito per la regione Sicilia, di cui al gravato decreto prot. n. 132 del 30/04/2025, aventi ad oggetto gli esiti del Concorso ordinario per dirigenti scolastici, a firma del MIM – USR Sicilia, ivi compresi i relativi allegati, nella parte in cui non compaiono gli odierni ricorrenti; 2) nonché di ogni eventuale rettifica alle graduatorie di merito, ivi compresi i decreti di approvazione ed i relativi allegati; 3) nonché dei verbali di valutazione delle prove orali, delle griglie, delle votazioni attribuite ai candidati e di tutti gli atti di formazione delle impugnate graduatorie, ivi comprese quelle provvisorie ove esistenti e del relativo decreto di approvazione, nella parte in cui non compaiono i ricorrenti in riferimento alla regione di interesse. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dai ricorrenti il 6\11\2025: 1) dell’avviso di cui al prot. n. 38907 dell’11/08/2025, a firma dell’USR Sicilia, e dei relativi allegati, tramite cui sono stati indicati i criteri di attribuzione degli incarichi e delle relative sedi ai vincitori del concorso per dirigenti scolastici; 2) nonché dell’avviso di cui al prot. n. 39560 del 13/08/2025, a firma dell’USR Sicilia, e dei relativi allegati, tramite cui sono state aggiornate le sedi disponibili ai fini delle assunzioni dei vintori del concorso per dirigenti scolastici; 3) nonché del decreto di cui al prot. n. 40640 del 20/08/2025, a firma dell’USR Sicilia, e dei relativi allegati, tramite cui sono stati assunti i vincitori del concorso di cui all’oggetto e tramite cui sono state assegnate le relative sedi di servizio; 4) nonché delle graduatorie rettificate dei vincitori del presente concorso, di cui al decreto prot. n. 407 del 30/07/2025, a firma dell’USR Sicilia, se intese in senso escludente; 5) ove occorra, del decreto ministeriale n. 155 dell’01/08/2025, e dei relativi allegati, a firma del Ministero dell’Istruzione e del Merito, avente ad oggetto l’assunzione dei dirigenti scolastici, nella parte in cui sono esclusi gli odierni ricorrenti; 6) nonché, ove occorra, dei contratti di assunzione dei vincitori, nonché di ogni eventuale rettifica o modifica delle graduatorie di merito, ivi compresi i relativi decreti di approvazione, nella parte in cui non sono compresi gli odierni ricorrenti; 7) nonché di ogni decreto, a firma del Ministero dell’Istruzione e del Merito e/o dell’USR, e dei relativi allegati, nella parte in cui sono assunti i vincitori del concorso per dirigenti scolastici, fatta eccezione gli odierni ricorrenti; 8) nonché di tutti i provvedimenti di assunzione dei vincitori, anche dal protocollo non conosciuto, di eventuali scorrimenti e subentri, ivi compresi i decreti di approvazione, nella parte in cui non comprendono gli odierni istanti. I ricorrenti ribadiscono altresì l’interesse all’impugnazione dei provvedimenti già gravati con le precedenti azioni del medesimo giudizio.

Giustizia amministrativa202408130

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esiti della prova preselettiva e successivi atti della procedura concorsuale per il reclutamento di dirigenti scolastici in Sicilia, inclusi gli atti di esclusione dalle prove scritte e orali, le graduatorie di merito e gli atti di assunzione dei vincitori

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti, avendo conseguito nella prova preselettiva del 23 maggio 2024 un punteggio inferiore alla soglia regionale di 39/50, hanno impugnato gli esiti della preselezione, il bando, il regolamento e gli atti successivi della procedura, proponendo anche plurimi motivi aggiunti contro l'esclusione dalle prove scritte e orali, le graduatorie di merito e gli atti di assunzione dei vincitori. Hanno dedotto: la pubblicazione dei quadri di riferimento soltanto circa trentasei ore prima della prova, con lesione dei principi di trasparenza, buon andamento, favor partecipationis e par condicio; la mancata pubblicazione preventiva della banca dati dei quiz; l'omessa indicazione della composizione e dell'attività del Comitato tecnico-scientifico incaricato della predisposizione o validazione dei quesiti; l'illegittimità del criterio di ammissione basato sul numero dei posti e sulla posizione relativa dei candidati, anziché su una soglia fissa; l'irragionevolezza della previsione di soglie differenziate tra le regioni, pur in presenza di un bando nazionale; l'eccessiva elevazione della soglia in Sicilia; l'illegittimità del numero dei posti messi a concorso, asseritamente ridotti in ragione della procedura straordinaria; nonché, in via derivata, l'illegittimità degli atti successivi della procedura. Il giudice ha inoltre rilevato, in rito, la possibile inammissibilità del ricorso collettivo, poiché i ricorrenti, collocati in competizione tra loro, avrebbero interesse all'esclusione degli altri candidati.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso e tutti i motivi aggiunti, confermando gli atti della procedura concorsuale. In rito, ha rilevato che il ricorso collettivo sarebbe inammissibile per difetto di identità delle situazioni sostanziali e processuali: ciascun candidato mira all'ammissione alle fasi successive e, al contempo, all'esclusione degli altri concorrenti, sicché sussiste un conflitto di interessi incompatibile con l'azione collettiva. Il Collegio ha tuttavia ritenuto possibile prescindere da tale profilo, perché le censure sono comunque infondate nel merito. Quanto alla pubblicazione tardiva dei quadri di riferimento, alla mancata pubblicazione preventiva della banca dati e all'omessa indicazione dell'iter di validazione dei quiz, ha escluso la lesione della par condicio: i quadri riguardavano materie già comprese nel programma di studio della dirigenza scolastica, non è stata provata concretamente la compromissione della preparazione individuale, la mancata pubblicazione della banca dati non incideva sulla conoscibilità dei quesiti effettivamente somministrati e il motivo sulla validazione dei quiz era generico. Ha quindi ritenuto legittima la scelta di non pubblicare preventivamente la banca dati e non violata la lex specialis. Quanto alla soglia di ammissione, ha ritenuto legittimo il criterio numerico rapportato ai posti disponibili, in luogo di una soglia minima fissa, poiché ammette i candidati con i punteggi più elevati in senso relativo e risponde alle esigenze organizzative della procedura. Ha ritenuto non irragionevole la distinzione tra il limite per l'attivazione della preselezione, pari a quattro volte i posti, e il limite massimo degli ammessi alla prova scritta, pari a tre volte i posti, trattandosi di meccanismi aventi finalità diverse. Ha inoltre considerato legittime le soglie differenziate su base regionale, in quanto conseguenza della formazione di graduatorie regionali prevista dall'art. 29 del d.lgs. n. 165/2001 e della diversa distribuzione territoriale di candidati e posti. La parità di trattamento deve essere valutata all'interno della singola graduatoria regionale, sicché il medesimo punteggio può essere sufficiente in una regione e insufficiente in un'altra senza integrare disparità. La soglia, anche se elevata, costituisce il risultato oggettivo del criterio previsto dal bando e può essere sindacata solo per manifesta irragionevolezza o arbitrarietà, non ravvisate nel caso concreto. Sono state respinte anche le censure sul numero dei posti e sulla loro asserita riduzione per effetto della procedura straordinaria, perché attinenti alla discrezionalità organizzativa dell'amministrazione e comunque infondate. Le spese sono state integralmente compensate per la complessità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 29 d.lgs. 165/2001

    La disposizione, prevedendo l'articolazione regionale del reclutamento e la formazione di distinte graduatorie, giustifica il calcolo regionale degli ammessi e la conseguente differenziazione delle soglie di accesso in rapporto ai candidati e ai posti disponibili in ciascuna regione.

  • D.M. 194/2022

    Il regolamento costituisce, insieme al bando, la base normativa del sistema di preselezione, dei criteri numerici di ammissione e dell'organizzazione regionale della procedura.

  • art. 97 Cost.

    Il richiamo ai principi di buon andamento e imparzialità non impone la pubblicazione preventiva della banca dati dei quiz né impedisce l'adozione di soglie regionali differenziate quando il sistema è predeterminato, oggettivo e rispettoso della par condicio.

  • art. 6, comma 3, del bando di concorso

    i quiz dovrebbero essere “predisposti ovvero validati dal Comitato tecnico-scientifico in caso di predisposizione da parte di soggetti esterni demandati dal Ministero”

    La censura relativa alla mancata verifica della validazione dei quiz è stata ritenuta generica e non idonea a dimostrare una violazione della lex specialis.

Massime di principio

  • È ammissibile un ricorso collettivo in una procedura concorsuale solo quando ricorrono identità delle situazioni sostanziali e processuali e assenza di conflitto di interessi tra i ricorrenti; tale identità normalmente manca quando ciascun candidato aspira a collocarsi in posizione utile e ha interesse all'esclusione degli altri concorrenti.
  • In una procedura concorsuale articolata in graduatorie regionali, è legittimo determinare gli ammessi alle fasi successive mediante un criterio numerico rapportato ai posti disponibili e applicato separatamente per ciascuna regione, senza una soglia minima nazionale predeterminata.
  • La diversità della soglia di punteggio tra graduatorie regionali non viola il principio di uguaglianza o la parità di trattamento quando deriva dalla diversa proporzione tra numero dei candidati e posti disponibili; la comparazione deve essere effettuata all'interno della singola graduatoria regionale.
  • La determinazione della soglia di accesso alle fasi successive di un concorso rientra nella discrezionalità organizzativa dell'amministrazione ed è sindacabile solo in presenza di manifesta irragionevolezza o arbitrarietà; la soglia risultante automaticamente dall'applicazione di un criterio numerico predeterminato non è, per ciò solo, arbitraria.
  • La mancata pubblicazione preventiva della banca dati dei quiz non è illegittima per il solo fatto di impedire ai candidati di conoscere anticipatamente i quesiti, quando la normativa e il bando non impongono tale pubblicazione e la scelta è comune a tutti i concorrenti, senza alterazione della par condicio.
  • La pubblicazione dei quadri di riferimento poco prima della prova non determina di per sé l'illegittimità della procedura se i quadri descrivono materie già comprese nel programma concorsuale e il candidato non dimostra concretamente una lesione della propria possibilità di preparazione o della par condicio.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioniGraduatorie e scorrimento
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaConcorrenza ed evidenza pubblica

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