Cassazione Civile, Ordinanza n. 18591/2023 del 30/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (cessionaria del credito)
La controversia
Una società cessionaria del credito di un originario istituto di credito ha contestato, con ricorso ex art. 213 l. fall., il conto di gestione e il piano di riparto della procedura concorsuale. La contestazione riguardava il calcolo della quota di credito chirografario per interessi post-fallimentari: secondo la ricorrente, gli interessi dovevano essere liquidati in misura fissa pari a lire 216.002 pro die, come risultante dalla domanda di ammissione al passivo e dalle successive comunicazioni della procedura, sulla cui base si sarebbe formato giudicato endofallimentare; i commissari, invece, avevano applicato un criterio diverso e variabile, determinando un importo inferiore rispetto a quello che la ricorrente riteneva dovuto. Con il primo motivo si denunciava violazione di norme fallimentari e degli artt. 2855 e 2909 c.c., per avere i giudici di merito negato l’efficacia preclusiva del giudicato endofallimentare e ritenuto che si trattasse solo di interpretare la domanda originaria di insinuazione. Con il secondo motivo si deduceva omessa motivazione o motivazione apparente sull’interpretazione della domanda giudiziale, sostenendo che il credito per interessi fosse stato ammesso in modo fisso e non variabile.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi, ritenendoli connessi, perché la decisione impugnata non si è attenuta ai principi sul giudicato endofallimentare e sulla sua interpretazione. Ha ribadito che l’ammissione del credito, una volta definitivo lo stato passivo, produce una stabilità assimilabile al giudicato, con efficacia preclusiva anche sulle cause di prelazione e sugli elementi del credito ammesso. Ha inoltre affermato che, nella fase di riparto, non possono essere rimesse in discussione l’entità dei crediti ammessi o le relative cause di prelazione, salvo contestazioni limitate all’ordine di distribuzione. Poiché la censura verteva sulla violazione di un preteso giudicato endofallimentare ed era quindi ammissibile, la Corte ha cassato il decreto impugnato e ha rinviato alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione anche per le spese.
Norme richiamate
disciplinata come base del reclamo/contestazione del conto di gestione e del piano di riparto nella procedura concorsuale
il reclamo sul riparto non consente di contestare il merito dei crediti, ma solo l’ordine di distribuzione delle somme
le contestazioni su esistenza, entità e qualità dei crediti ammessi vanno proposte con l’impugnazione dello stato passivo
il decreto di esecutività dello stato passivo conferisce stabilità assimilabile al giudicato
richiamato come norma della disciplina fallimentare invocata dalla ricorrente
richiamato come norma della disciplina fallimentare invocata dalla ricorrente
non citato nel testo fornito
richiamato per sostenere il criterio di calcolo degli interessi ipotecari e il riferimento al dietimo
invocato per affermare l’efficacia del giudicato endofallimentare
richiamato in via analogica per l’interpretazione del giudicato come regola oggettiva, non negoziale
art. 111 Cost.
fondamento dell’ammissibilità del ricorso per cassazione contro il decreto decisorio e definitivo
richiamato per estendere alla liquidazione coatta/amministrazione straordinaria i principi sulle contestazioni del passivo
richiamato unitamente alle norme fallimentari previgenti
Massime di principio
- Il decreto di esecutività dello stato passivo produce, all’interno della procedura concorsuale, un effetto preclusivo assimilabile al giudicato: non possono più essere rimesse in discussione l’esistenza, l’entità e la qualità del credito ammesso, né le cause di prelazione riconosciute o escluse.
- Le contestazioni relative al contenuto del credito ammesso devono essere proposte con gli strumenti di impugnazione dello stato passivo; non è invece consentito utilizzare il reclamo avverso il piano di riparto per rideterminare l’importo del credito o alterare gli effetti del giudicato endofallimentare.
- Nel giudizio volto a interpretare un provvedimento che contiene il giudicato endofallimentare, non si applicano i criteri ermeneutici propri dei contratti o delle manifestazioni di volontà negoziale, ma i criteri di interpretazione oggettiva degli atti normativi e del giudicato, mirando al significato della regola o del comando enunciato.
- La contestazione del piano di riparto è ammissibile quando denunci la violazione del giudicato formatosi sullo stato passivo; in tale ipotesi il sindacato del giudice riguarda il rispetto del credito già accertato, non la sua rideterminazione.
- Il principio di stabilità del passivo vincola non solo le parti, ma anche gli organi della procedura concorsuale, che non possono discostarsi dal contenuto dell’ammissione definitiva in sede di distribuzione dell’attivo.
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