Cassazione Penale, Sentenza n. 7778/2022 del 03/03/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso in cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Torino che aveva confermato la condanna per bancarotta fraudolenta per distrazione commessa da Aldo Sarazzi quale amministratore di Immobiliare Givanin s.r.l. Le censure del ricorrente miravano a ottenere la rivalutazione della qualificazione giuridica dei fatti (contestando che si trattasse di distrazione), chiedendo in subordine la riqualificazione in bancarotta preferenziale o in bancarotta semplice; inoltre si contestava la valutazione probatoria relativa alla locazione dell'immobile alla madre e alla vendita alla figlia, sostenendo che si trattò di operazioni a tutela di creditori e non di spoliazione del patrimonio sociale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto le censure reiterative di quelle già proposte in appello e prive di specificità critica rispetto alla motivazione della corte territoriale. Ha confermato la ricostruzione dei giudici di merito secondo cui: (a) la locazione all madre era funzionale ad assicurare un lucro a favore della stessa mediante il prelievo di denaro dalle casse sociali per l'emissione di vaglia usati per il pagamento; (b) la vendita alla figlia seguiva lo stesso schema, con emissione di vaglia pagati con denaro della società e mancato riversamento del corrispettivo nelle casse sociali, determinando il depauperamento degli asset e del possibile ricavo. La Corte ha altresì ritenuto infondate le deduzioni difensive tese a qualificare i fatti come bancarotta preferenziale. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e all'obbligo di versare euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Disciplina che ha consentito l'utilizzo della requisitoria scritta e la gestione straordinaria delle fasi processuali (misure emergenziali per la crisi pandemica); la Corte ha rilevato che le parti non hanno chiesto discussione orale ai sensi della disposizione
decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228
Proroga, quanto alla disciplina processuale emergenziale, delle disposizioni che consentono modalità semplificate/straordinarie di svolgimento del processo; richiamato per la continuità della disciplina processuale eccezionale
disp. att. cod. proc. pen.
Limiti all'impugnazione in cassazione in relazione all'articolazione dei motivi già dedotti in grado di merito; la Corte ha richiamato il vincolo alla specificità e alla funzione critica delle censure in cassazione
Norme richiamate con riferimento alla fattispecie di bancarotta (art. 216) e alle ipotesi relative a distrazione e bancarotta (art. 223 o norme collegate): la Corte ha applicato i criteri di ricostruzione della distrazione di beni e della condotta dell'amministratore che utilizza le risorse sociali per pagamenti che sottraggono patrimonio alla collettività dei creditori
Massime di principio
- Le censure in cassazione devono essere specifiche e rivolte a criticare in modo argomentato la motivazione della sentenza impugnata: la mera reiterazione di ragioni già valutate in appello si traduce in inammissibilità.
- Quando si contesta la qualificazione di operazioni (locazioni o vendite a familiari) come distrattive, è necessario spiegare in modo concreto e documentato perché la ricostruzione del flusso finanziario operata dai giudici di merito sarebbe errata: bisogna affrontare la prova del versamento dei corrispettivi e la destinazione delle somme.
- La presenza di atti formali (contratti di locazione o compravendita) non esclude la rilevanza penale se risulta che i mezzi di pagamento provenivano dalla cassa sociale e non è stato effettuato il riversamento del corrispettivo alla società, con conseguente depauperamento del patrimonio sociale.
- Per sostenere che un'operazione fosse volta a tutelare un creditore (bancarotta preferenziale) occorre fornire elementi probatori che dimostrino l'intento specifico di favorire quel creditore e l'effettivo estinguersi del credito; altrimenti l'operazione può essere qualificata come distrazione fraudolenta.
- In giudizio penale-contestazioni societarie la prova del flusso monetario (ordini di pagamento, emissione/incasso di vaglia, registra contabile) è centrale: l'assenza di giustificazioni documentali a favore dell'amministratore rafforza la valutazione di distrazione.
- La declaratoria di inammissibilità comporta normalmente la condanna alle spese e, se il ricorso è ritenuto infondato per colpa, anche l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende; pertanto valutare attentamente la specificità delle doglianze prima di proporre ricorso in cassazione.
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